Art. 5. Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento dei gruppi di produttori 1. Le regioni e le province autonome, all'atto della ricezione della domanda da parte dei gruppi di produttori, che intendono ottenere il prericonoscimento ai sensi dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ivi compresi i parametri minimi, pari al 50% di quelli indicati per il riconoscimento delle OP, unitamente alla conformita' del piano di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 478/97. 2. Per gli accertamenti relativi al prericonoscimento dei GP, si applicano le procedure di cui all'art. 3. 3. Le regioni e le province autonome informano, entro trenta giorni, il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'avvenuto prericonoscimento dei GP.