Art. 5.
  Procedure per la verifica dei requisiti per il prericonoscimento
                      dei gruppi di produttori
  1.  Le  regioni  e  le  province autonome, all'atto della ricezione
della  domanda  da  parte  dei  gruppi  di  produttori, che intendono
ottenere  il  prericonoscimento ai sensi dall'art. 14 del regolamento
(CE)  n. 2200/96, accertano il possesso dei requisiti richiesti dalla
regolamentazione  comunitaria  e  nazionale, ivi compresi i parametri
minimi,  pari  al  50% di quelli indicati per il riconoscimento delle
OP,  unitamente alla conformita' del piano di riconoscimento ai sensi
del regolamento (CE) n. 478/97.
  2.  Per  gli  accertamenti relativi al prericonoscimento dei GP, si
applicano le procedure di cui all'art. 3.
  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  informano, entro trenta
giorni,   il   Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali
dell'avvenuto prericonoscimento dei GP.