Art. 6. Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori 1. Ai fini del presente decreto, le regioni e le province autonome verificano il funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni mediante verifiche ispettive in loco, da effettuarsi almeno ogni due anni, nonche' attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a: a) bilanci preventivi; b) bilanci consuntivi redatti conformemente al decreto legislativo n. 137/1991; c) catastini; d) principali deliberazioni degli organi sociali; e) resoconti sull'attivita' svolta. Tale documentazione e' fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome competenti. 2. Le OP, oltre alla documentazione di cui al comma 1, mettono a disposizione delle autorita' nazionali competenti i documenti relativi alla produzione prevista, conferita e acquistata, distinta per tipologia e quantita', e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantita', valore e destinazione, comunicando alle regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno annuale, tramite il sistema informativo di cui all'art. 3, le variazioni intervenute nella compagine sociale e nelle superfici produttive. 3. Le verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno in particolare lo scopo di accertare: a) permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento; b) esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attivita' delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli; c) utilizzo dei finanziamenti pubblici, di cui al regolamento (CE) n. 2200/96; d) validita' dell'azione svolta ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati; e) regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita e a quella commercializzata. 4. Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera a) del comma 3, il valore della produzione da prendere in considerazione e' quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP. 5. Gli accertamenti in loco sulla consistenza delle superfici, finalizzati, in particolare, alla verifica del valore della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% del valore della produzione. La percentuale dei produttori interessati ai controlli e' stabilita dalle regioni e dalle province autonome, tenuto conto delle situazioni locali. 6. Gli accertamenti relativi all'anagrafe dei produttori, ai riferimenti catastali dei terreni ed alle eventuali adesioni di produttori a due o piu' OP, sono seguiti attraverso il programma informatico di cui all'art. 3. 7. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle regioni competenti per territorio, su richiesta della regione capofila, secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 7. 8. Le regioni e le province autonome verificano il corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte delle OP, anche ai fini di una eventuale revoca del riconoscimento, comunicando l'esito dei controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero. 9. Le AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2 e 3, controllo in relazione all'attivita' svolta in applicazione dell'art. 40, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esse possono elaborare, coordinare e gestire direttamente programmi comuni di commercializzazione, provvedendo anche alla fatturazione del prodotto.