Art. 6.
    Verifica del funzionamento delle organizzazioni di produttori
        e delle associazioni di organizzazioni di produttori
  1.  Ai fini del presente decreto, le regioni e le province autonome
verificano  il  funzionamento  delle  organizzazioni  di produttori e
delle  loro  associazioni  mediante  verifiche  ispettive in loco, da
effettuarsi  almeno  ogni  due  anni,  nonche'  attraverso l'esame di
documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
    a) bilanci preventivi;
    b) bilanci    consuntivi   redatti   conformemente   al   decreto
legislativo n. 137/1991;
    c) catastini;
    d) principali deliberazioni degli organi sociali;
    e) resoconti sull'attivita' svolta.
  Tale  documentazione e' fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base
informatica,  secondo  i  criteri temporali stabiliti dalle regioni e
dalle province autonome competenti.
  2.  Le  OP,  oltre alla documentazione di cui al comma 1, mettono a
disposizione   delle   autorita'  nazionali  competenti  i  documenti
relativi  alla  produzione prevista, conferita e acquistata, distinta
per  tipologia  e  quantita',  e  alla  produzione  commercializzata,
distinta per tipologia, quantita', valore e destinazione, comunicando
alle  regioni e alle province autonome competenti, con cadenza almeno
annuale,  tramite  il  sistema  informativo  di  cui  all'art.  3, le
variazioni  intervenute  nella  compagine  sociale  e nelle superfici
produttive.
  3.  Le  verifiche sulla documentazione di cui ai commi 1 e 2, hanno
in particolare lo scopo di accertare:
    a) permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento;
    b) esatta   osservanza   delle  norme  comunitarie,  nazionali  e
regionali   che   regolano   l'attivita'   delle  organizzazioni  dei
produttori ortofrutticoli;
    c) utilizzo  dei  finanziamenti  pubblici,  di cui al regolamento
(CE) n. 2200/96;
    d) validita'   dell'azione  svolta  ed  il  raggiungimento  degli
obiettivi prefissati;
    e) regolare  tenuta della documentazione relativa alla produzione
conferita e a quella commercializzata.
  4.  Nell'ambito della verifica, di cui alla lettera a) del comma 3,
il  valore  della  produzione da prendere in considerazione e' quello
ottenuto  dalla  vendita  diretta  dei  prodotti conferiti dai propri
soci, desunta dalla fatturazione della OP.
  5.  Gli  accertamenti  in  loco  sulla consistenza delle superfici,
finalizzati,   in   particolare,   alla  verifica  del  valore  della
produzione  conferita,  interessano  un campione non inferiore all'1%
del   valore   della   produzione.   La  percentuale  dei  produttori
interessati  ai controlli e' stabilita dalle regioni e dalle province
autonome, tenuto conto delle situazioni locali.
  6.  Gli  accertamenti  relativi  all'anagrafe  dei  produttori,  ai
riferimenti  catastali  dei  terreni  ed  alle  eventuali adesioni di
produttori  a  due  o  piu'  OP, sono seguiti attraverso il programma
informatico di cui all'art. 3.
  7.  Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in regioni
diverse  da  quella  dove  ha  sede  l'OP,  sono svolte dalle regioni
competenti  per  territorio,  su  richiesta  della  regione capofila,
secondo la procedura di cui all'art. 3, comma 7.
  8.  Le  regioni  e  le  province  autonome  verificano  il corretto
utilizzo  dei finanziamenti pubblici da parte delle OP, anche ai fini
di  una  eventuale revoca del riconoscimento, comunicando l'esito dei
controlli e gli eventuali provvedimenti adottati al Ministero.
  9.  Le  AOP sono soggette alle verifiche, di cui ai commi 1, 2 e 3,
controllo in relazione all'attivita' svolta in applicazione dell'art.
40,  comma  3,  della  legge  24 aprile  1998,  n.  128. Esse possono
elaborare,  coordinare  e  gestire  direttamente  programmi comuni di
commercializzazione,   provvedendo   anche   alla   fatturazione  del
prodotto.