Art. 7.
  1.  Fermo  restando  il  parametro di cui all'art. 11, paragrafo 1,
lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, le regioni e le
province autonome possono autorizzare le OP a consentire, nell'ambito
della  commercializzazione  diretta di cui al punto 4 dell'art. 6, la
fatturazione  ai propri soci quando ricorre una documentata azione di
concentrazione  dell'offerta  e  di  politica  unitaria  di  vendita,
purche'  sia  rispettata  la  fatturazione  del  parametro  minimo di
commercializzazione necessario per il riconoscimento.
  2.  In  caso  di  fatturazione  delegata,  di  cui al comma 1, sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che
gia'   esercitano   un'efficace   concentrazione  di  prodotto  e  di
valorizzazione dell'offerta;
    b) e'  costituito  un  ufficio  commerciale  presso  la struttura
principale della OP;
    c) qualora l'attivita' di commercializzazione viene svolta presso
le  sedi  degli  associati, il personale eventualmente non dipendente
dall'OP,  per  agire  in  nome  e  per conto della OP medesima, e' da
questa appositamente delegato;
    d) ogni operazione di vendita e' acquisita agli atti dell'ufficio
commerciale dell'organizzazione dei produttori;
    e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita;
    f) le  fatture  di  vendita  sono  registrate  ed il loro importo
iscritto  nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i
conti d'ordine;
    g) la  contrattazione  e  le  condizioni di vendita sono definite
dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori.
  3.  Le  fasi  della programmazione della produzione e delle vendite
sono  di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che
in caso promuovano la costituzione di societa' di commercializzazione
e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.