Art. 7. 1. Fermo restando il parametro di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, del regolamento (CE) n. 2200/96, le regioni e le province autonome possono autorizzare le OP a consentire, nell'ambito della commercializzazione diretta di cui al punto 4 dell'art. 6, la fatturazione ai propri soci quando ricorre una documentata azione di concentrazione dell'offerta e di politica unitaria di vendita, purche' sia rispettata la fatturazione del parametro minimo di commercializzazione necessario per il riconoscimento. 2. In caso di fatturazione delegata, di cui al comma 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli associati alle OP sono organizzati in forme societarie che gia' esercitano un'efficace concentrazione di prodotto e di valorizzazione dell'offerta; b) e' costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP; c) qualora l'attivita' di commercializzazione viene svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto della OP medesima, e' da questa appositamente delegato; d) ogni operazione di vendita e' acquisita agli atti dell'ufficio commerciale dell'organizzazione dei produttori; e) le transazioni risultano da ogni singola conferma di vendita; f) le fatture di vendita sono registrate ed il loro importo iscritto nel volume di affari del bilancio ufficiale delle OP, tra i conti d'ordine; g) la contrattazione e le condizioni di vendita sono definite dall'ufficio commerciale delle organizzazioni dei produttori. 3. Le fasi della programmazione della produzione e delle vendite sono di esclusiva competenza delle organizzazioni dei produttori che in caso promuovano la costituzione di societa' di commercializzazione e trasformazione, ne sono soci di maggioranza.