Art. 8.
Verifiche  relative  all'istituzione  del fondo di esercizio previsto
dall'art.  15  del  regolamento  n. 2200/96 ed alla realizzazione dei
        programmi operativi e dei piani di prericonoscimento
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  cui  sono  presentati i
programmi operativi delle OP ed i piani di riconoscimento, al fine di
garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dei
relativi  aiuti,  effettuano  i  controlli  in  coerenza  con  quanto
previsto  dagli  articoli 15  e  16  del regolamento (CE) n. 2200/96,
dall'art.  7  del  regolamento  (CE)  n.  478/97  e  dall'art. 14 del
regolamento CE n. 609/01.
  2.  Le  AOP, conformemente a quanto previsto dall'art. 40, comma 3,
lettera  a),  della  legge n. 128/1998 e dall'art. 2, paragrafi 2 e 3
del  regolamento  (CE)  n.  609/01,  possono  elaborare, presentare e
attuare  i  programmi  operativi, per conto delle OP aderenti, ovvero
presentare  programmi  operativi  parziali  per coordinare ed attuare
azioni  comuni  o  collettive,  tra  cui  i  ritiri  dal mercato, dei
programmi  operativi  presentati  singolarmente dalle OP aderenti; la
delega  delle  OP  alla  AOP  di appartenenza, di parte del programma
operativo,  e' presentata o contestualmente al piano operativo stesso
o   in   occasione   delle   eventuali   modifiche  annuali  riferite
all'annualita'  successiva,  presentate ai sensi del regolamento (CE)
n.  609/01.  Per  le AOP delegate ad attuare, in tutto o in parte, il
programma  operativo, valgono le stesse regole stabilite per le OP in
merito alla tenuta del conto corrente dedicato. Per la loro attivita'
nella  gestione  dei programmi operativi e dei ritiri dal mercato, le
AOP sono soggette ai controlli ed alle sanzioni previste per le OP.
  3.  La  rendicontazione delle spese relative ai programmi operativi
e'  accompagnata  da una dichiarazione di responsabilita', rilasciata
dal legale rappresentante dell'OP o dell'AOP.
  4.  Nel  corso  dell'esecuzione del programma operativo o del piano
d'azione,  le  regioni e le province autonome competenti dispongono i
necessari  accertamenti in loco per la verifica della rispondenza tra
le azioni realizzate ed il programma approvato.
  5.  Entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  le regioni e le province
autonome  comunicano  al  Ministero  l'andamento  e  gli  esiti delle
verifiche   effettuate,   anche  al  fine  di  accertare,  a  livello
nazionale,  il  rispetto del quantitativo minimo di controlli imposto
dal regolamento comunitario.
  6.  Gli accertamenti sulla corretta istituzione e utilizzazione del
fondo  di  esercizio  verificano che il fondo medesimo sia alimentato
con contributi dei soci delle OP, conformemente alle disposizioni del
regolamento  (CE)  n. 609/01, art. 3, punto 2, versati direttamente o
trattenuti  sulla  liquidazione  del  prodotto nel corso dell'anno di
riferimento.
  7.  Gli  accertamenti  sull'esecuzione  dei piani di riconoscimento
verificano  il  rispetto  del programma di progressivo adeguamento ai
parametri   necessari  al  riconoscimento  di  cui  all'art.  11  del
regolamento  (CE)  n.  2200/96;  qualora  i risultati di un gruppo di
produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualita'
di  riferimento  evidenzino  uno scostamento rispettivamente del 30%,
20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci
e  valore della produzione commercializzata, le regioni e le province
autonome,  fatte  salve  le  cause  di  forza  maggiore  o condizioni
eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento.
  9.  Le regioni e le province autonome competenti, qualora rilevino,
in  sede  di controllo, l'esistenza di somme indebitamente percepite,
ne   danno  comunicazione  all'organismo  pagatore  per  il  relativo
recupero.