Art. 8. Verifiche relative all'istituzione del fondo di esercizio previsto dall'art. 15 del regolamento n. 2200/96 ed alla realizzazione dei programmi operativi e dei piani di prericonoscimento 1. Le regioni e le province autonome cui sono presentati i programmi operativi delle OP ed i piani di riconoscimento, al fine di garantire il rispetto delle condizioni fissate per la concessione dei relativi aiuti, effettuano i controlli in coerenza con quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 2200/96, dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 478/97 e dall'art. 14 del regolamento CE n. 609/01. 2. Le AOP, conformemente a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), della legge n. 128/1998 e dall'art. 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 609/01, possono elaborare, presentare e attuare i programmi operativi, per conto delle OP aderenti, ovvero presentare programmi operativi parziali per coordinare ed attuare azioni comuni o collettive, tra cui i ritiri dal mercato, dei programmi operativi presentati singolarmente dalle OP aderenti; la delega delle OP alla AOP di appartenenza, di parte del programma operativo, e' presentata o contestualmente al piano operativo stesso o in occasione delle eventuali modifiche annuali riferite all'annualita' successiva, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 609/01. Per le AOP delegate ad attuare, in tutto o in parte, il programma operativo, valgono le stesse regole stabilite per le OP in merito alla tenuta del conto corrente dedicato. Per la loro attivita' nella gestione dei programmi operativi e dei ritiri dal mercato, le AOP sono soggette ai controlli ed alle sanzioni previste per le OP. 3. La rendicontazione delle spese relative ai programmi operativi e' accompagnata da una dichiarazione di responsabilita', rilasciata dal legale rappresentante dell'OP o dell'AOP. 4. Nel corso dell'esecuzione del programma operativo o del piano d'azione, le regioni e le province autonome competenti dispongono i necessari accertamenti in loco per la verifica della rispondenza tra le azioni realizzate ed il programma approvato. 5. Entro il 30 aprile di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero l'andamento e gli esiti delle verifiche effettuate, anche al fine di accertare, a livello nazionale, il rispetto del quantitativo minimo di controlli imposto dal regolamento comunitario. 6. Gli accertamenti sulla corretta istituzione e utilizzazione del fondo di esercizio verificano che il fondo medesimo sia alimentato con contributi dei soci delle OP, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 609/01, art. 3, punto 2, versati direttamente o trattenuti sulla liquidazione del prodotto nel corso dell'anno di riferimento. 7. Gli accertamenti sull'esecuzione dei piani di riconoscimento verificano il rispetto del programma di progressivo adeguamento ai parametri necessari al riconoscimento di cui all'art. 11 del regolamento (CE) n. 2200/96; qualora i risultati di un gruppo di produttori al termine della prima, seconda, terza e quarta annualita' di riferimento evidenzino uno scostamento rispettivamente del 30%, 20%, 10% e 10% inferiore agli obiettivi, stabiliti in termini di soci e valore della produzione commercializzata, le regioni e le province autonome, fatte salve le cause di forza maggiore o condizioni eccezionali, procedono alla revoca del prericonoscimento. 9. Le regioni e le province autonome competenti, qualora rilevino, in sede di controllo, l'esistenza di somme indebitamente percepite, ne danno comunicazione all'organismo pagatore per il relativo recupero.