Art. 9. Disposizioni generali 1. Al fine di espletare le proprie funzioni di autorita' responsabile dei controlli, il Ministero puo' effettuare, previo accordo con le regioni e le province autonome interessate e in collaborazione con le medesime gli accertamenti ritenuti necessari per la verifica della corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale e delle modalita' di controllo. 2. Per l'espletamento dei controlli richiamati nel presente provvedimento, le regioni e le province autonome si attengono a specifiche procedure nazionali e regionali. 3. I riconoscimenti effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi; per le OP con iter di riconoscimento in corso all'entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento e' portato a termine dalla regione che ne ha iniziato la procedura. 4. Salvo il verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con soci in piu' regioni o province, la realizzazione, per due anni consecutivi, della produzione che allo stato fresco concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata in una regione diversa dalla capofila che ha operato il riconoscimento, comporta il passaggio delle specifiche competenze, senza conseguenza sul riconoscimento dell'OP; la regione che subentra in tali competenze, accertata la regolarita' delle procedure, iscrive l'OP nel proprio elenco regionale. 5. I dati acquisiti con il programma informatico di cui all'art. 3, comma 2, sono gli unici validi per tutte le attivita' dell'OP connesse all'organizzazione comune di mercato del settore dei prodotti ortofrutticoli. 6. Le revoche relative ai riconoscimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 restano di competenza del Ministero. 7. Il Ministero provvede all'istituzione di un elenco nazionale delle OP, della AOP e dei GP. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 11 luglio 2002 Il Ministro: Alemanno