Art. 9.
                        Disposizioni generali
  1.   Al   fine  di  espletare  le  proprie  funzioni  di  autorita'
responsabile  dei  controlli,  il  Ministero  puo' effettuare, previo
accordo  con  le  regioni  e  le  province  autonome interessate e in
collaborazione  con  le  medesime gli accertamenti ritenuti necessari
per   la   verifica   della  corretta  applicazione  della  normativa
comunitaria e nazionale e delle modalita' di controllo.
  2.   Per  l'espletamento  dei  controlli  richiamati  nel  presente
provvedimento,  le  regioni  e  le  province  autonome si attengono a
specifiche procedure nazionali e regionali.
  3.  I  riconoscimenti  effettuati  ai sensi del regolamento (CE) n.
2200/96  prima  dell'entrata  in  vigore del presente decreto restano
validi;  per le OP con iter di riconoscimento in corso all'entrata in
vigore  del  presente decreto, il riconoscimento e' portato a termine
dalla regione che ne ha iniziato la procedura.
  4.  Salvo  il  verificarsi di eventi eccezionali, in caso di OP con
soci  in  piu'  regioni  o  province,  la realizzazione, per due anni
consecutivi,  della  produzione  che  allo  stato  fresco  concorre a
formare  il  maggior  valore  di  produzione  commercializzata in una
regione  diversa  dalla  capofila  che  ha operato il riconoscimento,
comporta  il passaggio delle specifiche competenze, senza conseguenza
sul   riconoscimento   dell'OP;  la  regione  che  subentra  in  tali
competenze,  accertata  la  regolarita' delle procedure, iscrive l'OP
nel proprio elenco regionale.
  5. I dati acquisiti con il programma informatico di cui all'art. 3,
comma  2,  sono  gli  unici  validi  per  tutte  le attivita' dell'OP
connesse   all'organizzazione  comune  di  mercato  del  settore  dei
prodotti ortofrutticoli.
  6.  Le  revoche  relative  ai  riconoscimenti di cui al regolamento
(CEE) n. 1035/72 restano di competenza del Ministero.
  7.  Il  Ministero  provvede  all'istituzione di un elenco nazionale
delle OP, della AOP e dei GP.
  Il  presente  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 11 luglio 2002
                                                Il Ministro: Alemanno