Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  01.  All'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, dopo la lettera i-ter), e' aggiunta la seguente:
    "i-quater)   norme   recanti   misure  correttive  degli  effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7";
    b) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria
sono   indicati   i  provvedimenti  legislativi  adottati  nel  corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi
effetti   finanziari,  nonche'  le  ulteriori  misure  correttive  da
adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)".
  1.  All'articolo  11-ter  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   al   comma   1,   all'alinea,   le  parole:  "In  attuazione
dell'articolo   81,   quarto  comma,  della  Costituzione,  la"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "In attuazione dell'articolo 81, quarto
comma,  della  Costituzione,  ciascuna  legge  che  comporti  nuove o
maggiori  spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
intervento  da  essa  previsto,  la spesa autorizzata, che si intende
come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,
definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione
degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La";
    b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  "6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno
effetto  entro  i  limiti  della  spesa espressamente autorizzata nei
relativi  provvedimenti  legislativi.  Con  decreto  dirigenziale del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti
di  spesa.  Le  disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano  di  avere  efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
  6-ter.   Per   le   Amministrazioni   dello   Stato,  il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli  uffici  centrali del
bilancio  e  le  ragionerie  provinciali  dello  Stato,  vigila sulla
corretta  applicazione  delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per
gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione  e  di  controllo  provvedono  agli analoghi adempimenti di
vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e
delle finanze".
  1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
1  alla  legislazione  vigente  alla  data  di  entrata in vigore del
presente   decreto,  per  l'individuazione  dei  limiti  degli  oneri
finanziari   si  assumono  i  rispettivi  stanziamenti  iscritti  nel
bilancio di previsione dello Stato";
  2.  Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5
agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni, e' sostituito dai
seguenti:
  "Qualora  nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano
in  procinto  di  verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa  o  di  entrata  indicate  dalle  medesime  leggi al fine della
copertura   finanziaria,   il  Ministro  competente  ne  da'  notizia
tempestivamente  al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale,
anche  ove  manchi  la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
La   relazione   individua   le   cause  che  hanno  determinato  gli
scostamenti,  anche  ai  fini  della  revisione dei dati e dei metodi
utilizzati  per  la  quantificazione  degli  oneri  autorizzati dalle
predette  leggi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
altresi'  promuovere  la procedura di cui al presente comma allorche'
riscontri   che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio  al
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  dal
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e  da eventuali
aggiornamenti,    come    approvati    dalle   relative   risoluzioni
parlamentari".
  3.  In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante  dagli  obiettivi
indicati  per  l'anno  considerato  dal  Documento  di programmazione
economico-finanziaria  e  da  eventuali aggiornamenti, come approvati
dalle  relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e
delle  finanze  riferisce  al  Consiglio  dei  Ministri  con  propria
relazione.  Con  apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri, sono definiti criteri di carattere generale
per  il  coordinamento  dell'azione amministrativa del Governo intesi
all'efficace  controllo  e  monitoraggio  degli  andamenti di finanza
pubblica.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui  al periodo precedente,
corredati  di  apposita  relazione, sono trasmessi alle Camere per il
parere  delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti
possono  essere  comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo
di  cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze
puo'  disporre  con  proprio  decreto,  da  pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale,  la  limitazione  all'assunzione  di  impegni  di  spesa o
all'emissione  di  titoli  di  pagamento  a carico del bilancio dello
Stato,  entro  limiti  percentuali  determinati  in  misura  uniforme
rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese
relative  agli  stipendi,  assegni, pensioni e di altre spese fisse o
aventi   natura  obbligatoria,  nonche'  delle  spese  relative  agli
interessi,  alle  poste  correttive  e  compensative  delle  entrate,
comprese  le  regolazioni  contabili,  ad  accordi internazionali, ad
obblighi  derivanti  dalla  normativa  comunitaria,  alle  annualita'
relative  ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per
effettive,  motivate  e  documentate  esigenze  e in conformita' alle
indicazioni  contenute  nel citato atto di indirizzo, con il medesimo
decreto  di  cui  al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle
finanze  puo'  escludere  altre  spese  dalla  predetta  limitazione.
Contestualmente  alla  loro  adozione,  i  decreti  di  cui al quarto
periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
))
  4.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma 3, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'
disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle
spese   di   funzionamento   degli  enti  e  organismi  pubblici  non
territoriali,  con l'esclusione degli organi costituzionali, previste
nei  rispettivi  bilanci.  Gli  organi  interni  di  revisione  e  di
controllo  vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la
congruita'  delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio. Il maggiore
avanzo  derivante  da  tali  riduzioni  e'  reso indisponibile fino a
diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5.  All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a) all'ottavo  comma  le  parole:  ((  "di cui al terzo comma del
precedente   articolo   18.")),   sono   sostituite  dalle  seguenti:
"dell'articolo 11-quater, comma 2.";
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Chiuso  col  31  dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno
puo'  essere  assunto  a  carico  dell'esercizio  scaduto. Gli uffici
centrali  del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le
spese  decentrate  si  astengono  dal  ricevere  atti  di impegno che
dovessero  pervenire  dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente
conseguenti  all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati
nel mese di dicembre.".
  6.  Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Le  somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura  dell'esercizio  possono essere mantenute in bilancio, quali
residui,   non   oltre   l'esercizio   successivo  a  quello  cui  si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni  legislative  entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio  precedente.  In tale caso il periodo di conservazione
e' protratto di un anno.".
((  6-bis.  Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale negli
esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002,
nonche'   gli   stanziamenti   iscritti   in  forza  di  disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
1999,  possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura  dell'esercizio  2003. Le somme stanziate per spese in conto
capitale    nell'esercizio   2002   non   impegnate   alla   chiusura
dell'esercizio  medesimo,  nonche' gli stanziamenti iscritti in forza
di   disposizioni   legislative   entrate   in   vigore   nell'ultimo
quadrimestre   dell'esercizio   2001,  possono  essere  mantenuti  in
bilancio,  quali  residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2004. Le
somme  stanziate  per spese in conto capitale nell'esercizio 2003 non
impegnate   alla   chiusura   dell'esercizio  medesimo,  nonche'  gli
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore  nell'ultimo  quadrimestre dell'esercizio 2002, possono essere
mantenuti   in   bilancio,   quali   residui,   fino   alla  chiusura
dell'esercizio 2005.))
  7.  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni legislative che derogano
all'articolo  36  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440.
Nell'articolo  54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole:  "entro  il  terzo  esercizio  finanziario  successivo"  sono
sostituite    dalle    seguenti:   "entro   l'esercizio   finanziario
successivo".
  8.  In  relazione  alle  prioritarie  esigenze  di  controllo  e di
monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza  pubblica,  in attesa dei
provvedimenti  di  revisione dell'assetto organizzativo del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n.
137,  e  dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente
ai  predetti  compiti  di  controllo  e  di  monitoraggio e dipendono
organicamente  e  funzionalmente  dal  Dipartimento  della Ragioneria
generale  dello  Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento
provinciale   del   predetto   Ministero   in  materia  di  dotazioni
strumentali e logistiche, nonche' di rapporti sindacali, le attivita'
di  promozione  e  di  attuazione  delle  politiche  di sviluppo e di
coesione,  di  cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre  1997,  n.  430,  e  le  attivita' di competenza degli altri
dipartimenti  del  Ministero  sono  svolte  dagli  altri uffici delle
direzioni  provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente
dai predetti dipartimenti.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 11, 11-ter e 20
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio), cosi' come modificati dal presente articolo:
              "Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di  cui  al  comma  2  dell'art.  3, dispone annualmente il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.
              4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale quota
          delle  nuove  o maggiori  entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
              5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
              6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento.
              6-bis.  In  allegato alla relazione al disegno di legge
          finanziaria   sono  indicati  i  provvedimenti  legislativi
          adottati   nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi  dell'art.
          11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
          le  ulteriori  misure  correttive  da adottare ai sensi del
          comma 3, lettera i-quater).".
              "Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (lettera abrogata);
                d) mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o maggiori  entrate;  resta  in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
              "Art.  20  (Impegni). - Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  i  Ministri  e  i  dirigenti,  nell'ambito delle
          attribuzioni  ad  essi  demandate  per  legge, impegnano ed
          ordinano  le  spese  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  in
          bilancio.
              Restano    ferme    le    disposizioni   speciali   che
          attribuiscono  la competenza a disporre impegni e ordini di
          spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
              Formano  impegni  sugli  stanziamenti  di competenza le
          sole  somme  dovute  dallo  Stato a seguito di obbligazioni
          giuridicamente perfezionate.
              Gli   impegni   assunti   possono   riferirsi  soltanto
          all'esercizio in corso.
              Per  le  spese  correnti possono essere assunti impegni
          estesi  a  carico  dell'esercizio  successivo  ove cio' sia
          indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
          Quando   si   tratti  di  spese  per  affitti  o  di  altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
          l'amministrazione   ne   riconosca   la   necessita'  o  la
          convenienza.
              Le   spese   per   stipendi   ed  altri  assegni  fissi
          equivalenti,  pensioni  ed  assegni congeneri sono imputate
          alla  competenza  del bilancio dell'anno finanziario in cui
          vengono disposti i relativi pagamenti.
              Non  possono  essere assunti, se non previo assenso del
          Ministro  del  tesoro,  impegni per spese correnti a carico
          degli  esercizi  successivi  a  quello  in corso finche' il
          bilancio  di  previsione  dell'esercizio  in  corso non sia
          stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
          spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
          Ministro  del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
          per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
          mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
              Per   gli  impegni  di  spesa  in  conto  capitale  che
          prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si
          applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2.
              Le  spese  di annualita' e quelle a pagamento differito
          comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno.
              Ciascun  limite  costituisce  il  livello massimo delle
          somme   impegnabili   per   l'attuazione  degli  interventi
          previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
              Gli  impegni  assunti  a  carico  di  ciascun limite si
          estendono,  per  importo  pari  all'ammontare degli impegni
          medesimi,   a   partire  dall'esercizio  di  iscrizione  in
          bilancio  di  ogni  limite  d'impegno  e per tanti esercizi
          quante sono le annualita' da pagare.
              Per  i  pagamenti  derivanti  dagli  impegni  assunti a
          carico  di  ciascun  limite,  saranno  iscritti in bilancio
          stanziamenti  di  importo  pari  al  limite stesso e per la
          durata della spesa autorizzata.
              Decorsi  i termini di impegnabilita', di cui al secondo
          comma  dell'art.  36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4
          della  legge  20 luglio  1977,  n. 407, e dall'ottavo comma
          dell'art.  33  della  presente  legge,  gli stanziamenti da
          iscriversi  a carico del bilancio degli esercizi successivi
          saranno  determinati in relazione alle effettive annualita'
          da pagare.
              Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno
          impegno   puo'   essere  assunto  a  carico  dell'esercizio
          scaduto.  Gli  uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
          provinciali   dello   Stato  per  le  spese  decentrate  si
          astengono  dal  ricevere  atti  di  impegno  che  dovessero
          pervenire  dopo  tale data, fatti salvi quelli direttamente
          conseguenti  all'applicazione  di provvedimenti legislativi
          pubblicati nel mese di dicembre.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 36 del regio decreto
          18 novembre  1923,  n.  2440,  recante  "Nuove disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale  dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  275  del  23 novembre  1923,  cosi' come modificato dal
          presente articolo:
              "Art.  36.  I  residui  delle spese correnti non pagati
          entro  il  secondo  esercizio successivo a quello in cui e'
          stato   iscritto  il  relativo  stanziamento  si  intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
              Le  somme  stanziate  per  spese  in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
          conservazione e' protratto di un anno.
              I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
              Le  somme  stanziate  per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
          (Comma abrogato).
              I   conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
              Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa   essere   imputata  sui  fondi  della  competenza  e
          viceversa.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  della  legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,   recante  "Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica",  pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          30 dicembre   1997,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          articolo:
              "Art.   54   (Disposizioni  in  materia  finanziaria  e
          contabile).  -  1.  Il  comma  36  dell'art.  2 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
              "36.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri  e del commercio con l'estero, puo' altresi'
          autorizzare  e  disciplinare,  a  fronte  dei crediti della
          SACE,  propri  o  di  terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti
          dalla  stessa  SACE,  nonche' dei crediti concessi a valere
          sul   fondo  rotativo  previsto  dall'art.  6  della  legge
          26 febbraio  1987,  n.  49,  operazioni  di conversione dei
          debiti  dei  Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso
          un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di
          cui  al presente comma possono essere convertiti, anche per
          un  valore  inferiore  a quello nominale, ed utilizzati per
          realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo
          socio-economico  o  commerciali.  Tali  iniziative  possono
          essere     attuate    anche    attraverso    finanziamenti,
          cofinanziamenti   e   contributi   a   fondi  espressamente
          destinati  alla  realizzazione delle suddette attivita'. Le
          disponibilita'  finanziarie  derivanti  dalle operazioni di
          conversione,   qualora  non  utilizzate  con  le  modalita'
          predette,   confluiscono   nei  conti  correnti  presso  la
          Tesoreria  centrale dello Stato intestati, rispettivamente,
          alla  SACE  e al fondo rotativo di cui al richiamato art. 6
          della  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  e possono essere
          utilizzate  per  le  finalita' indicate nel presente comma,
          nonche'  per  le  attivita'  previste dalla legge 24 maggio
          1977,  n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato
          fondo rotativo .
              2.  Al  n.  1-bis)  dell'art.  2948  del codice civile,
          introdotto  dall'art.  2,  comma  1,  della legge 12 agosto
          1993,  n.  313, le parole: "titoli del debito pubblico sono
          sostituite dalle seguenti: "titoli di Stato .
              3.  Il  fondo  di cui all'art. 58, comma 4, del decreto
          legislativo  23 luglio  1996,  n.  415,  e'  soppresso.  Le
          relative   disponibilita'   sono  trasferite  ad  un  fondo
          destinato  a  concorrere  alla  copertura degli impegni del
          Fondo  nazionale  di garanzia, previsti dall'art. 62, comma
          4, del predetto decreto legislativo.
              4.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art.  4  della legge
          29 dicembre 1962, n. 1745, e' inserito il seguente:
              "In  deroga  a quanto previsto dal comma precedente, lo
          Stato  puo'  esigere  gli utili ed intervenire in assemblea
          dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la
          Tesoreria  centrale  dello  Stato,  mediante  dichiarazione
          scritta a firma del tesoriere .
              5.  A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono rimborsati alla
          pari  e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito
          nazionale   rendita   5 per   cento,   emesso   con   regio
          decreto-legge  20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla
          legge  9 gennaio  1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui
          al  precedente  periodo, purche' non prescritti, di importo
          inferiore  a  lire  due  milioni,  con esclusione di quelli
          sottoposti    a   vincolo   cauzionale,   sono   rimborsati
          all'esibitore  senza  che  occorra  alcuna documentazione o
          formalita'. E' prescritto il capitale dei titoli nominativi
          di  debito  pubblico,  anche se annotati di ipoteca o altro
          vincolo,  se  non  reclamato nel corso di cinque anni dalla
          data di rimborsabilita'.
              6. Dopo il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre
          1994, n. 724, e' inserito il seguente:
              "3-bis.  Il  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e' esonerato, fino all'emanazione
          del  testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge
          6 febbraio  1996,  n.  52, nelle materie di cui all'art. 21
          della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa
          vigente  relativi  alle  comunicazioni delle partecipazioni
          societarie detenute indirettamente .
              7. Il comma 3 dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993,
          n. 489, e' sostituito dal seguente:
              "3.  L'oggetto  sociale  previsto  negli  statuti delle
          societa'  per  azioni  derivanti  dalla  trasformazione del
          Mediocredito  centrale  e  della  Cassa per il credito alle
          imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita'
          degli   enti   originari,  operando  l'una  prevalentemente
          nell'interesse  delle  piccole e medie imprese e degli enti
          locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture,
          le esportazioni e la cooperazione economica internazionale,
          e   l'altra  esclusivamente  nell'interesse  delle  imprese
          artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano .
              8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'art.
          36,   legge   5 ottobre   1991,   n.   317,   e  successive
          modificazioni,  si  applicano le disposizioni dell'art. 66,
          comma   14,  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427.
              9.  Alla  fine  del  comma  6  dell'art. 33 della legge
          5 ottobre  1991,  n. 317, sono aggiunte le seguenti parole:
          "nonche'  dell'intervento  di  cui al presente articolo nei
          limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 .
              10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia
          di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al
          fine   di  conseguire  risparmi  di  spesa  e  recuperi  di
          efficienza, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare le
          procedure  contrattuali  dell'Amministrazione  della difesa
          con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) accelerazione   dei   procedimenti   mediante   lo
          snellimento  delle  relative  fasi, prevedendo la revisione
          degli  organi  consultivi e di collaudo del Ministero della
          difesa  ed  il  riordino  delle  relative  competenze,  con
          particolare  riferimento  all'oggetto  ed  all'importo  dei
          contratti;
                b) semplificazione   dell'attivita'   consultiva   di
          organi   estranei   all'Amministrazione  della  difesa  sui
          progetti  di  contratto  relativi  ai  sistemi  informativi
          militari  a carattere operativo connessi con lo svolgimento
          di compiti concernenti la difesa nazionale.
              11.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 10 sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  che si pronunciano entro trenta giorni dalla
          trasmissione dei relativi schemi.
              12.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  ogni  rinvio
          normativo  o  contrattuale  all'indice del costo della vita
          calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
          lavoratori  dell'industria  (cosiddetto  indice  sindacale)
          deve  intendersi  riferito all'indice dei prezzi al consumo
          per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto
          nazionale  di  statistica  e  pubblicato  mensilmente nella
          Gazzetta  Ufficiale.  La  Commissione  centrale  che svolge
          funzioni  di  controllo  sulla  elaborazione  ed il calcolo
          dell'indice sindacale e' soppressa.
              13.   Sono   abrogate   le  norme  che  autorizzano  la
          contrazione  di  mutui  da  parte  del  Tesoro  destinati a
          specifiche  finalita',  ivi comprese quelle di cui al comma
          12  dell'art.  2  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad
          eccezione  dei  mutui  con  organizzazioni  ed  istituzioni
          internazionali  o  comunitarie,  al cui capitale o fondo lo
          Stato  partecipi,  vincolate  per statuto a concedere mutui
          solo  per  finalita' specifiche di interesse pubblico; alle
          relative   spese   pluriennali   si   provvede  nei  limiti
          risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.
              14.  In  relazione all'esigenza di definire i risultati
          dei  conti  pubblici  per il 1997 in vista della Conferenza
          intergovernativa  per  l'ammissione al sistema della moneta
          unica  europea, gli enti del settore pubblico comunicano al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  i  dati  consuntivi  della gestione di cassa per
          l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
              15.   Ai   fini   della   verifica   degli  impegni  di
          riequilibrio   assunti   in   sede  comunitaria,  gli  enti
          territoriali  di  cui  al  comma 1 dell'art. 35 della legge
          23 dicembre  1994,  n.  724,  comunicano  al  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica le
          caratteristiche delle emissioni deliberate.
              16.  Le  spese  del  bilancio  dello  Stato  relative a
          regolazioni  contabili,  a  regolazioni  debitorie mediante
          titoli  di  Stato e ad assegni alle categorie protette sono
          imputate  alla  competenza  dell'esercizio  in  cui vengono
          disposti   i  relativi  pagamenti.  Le  spese  relative  ad
          annualita' o a limiti di impegno, da conservare in bilancio
          a  decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del
          periodo  di  ammortamento,  sono  eliminate  dal  conto dei
          residui   per  essere  reiscritte  nella  competenza  degli
          esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di
          ammortamento,  sempreche'  l'impegno  formale avvenga entro
          l'esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
          bilancio.".
              -  La  legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per
          la   riforma   dell'organizzazione   del  Governo  e  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di enti
          pubblici",  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 158
          dell'8 luglio 2002.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59", pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  203 del 30 agosto
          1999:
              "Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2.  I  Ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3.  Il  regolamento  di  cui  al  precedente comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241  e  dall'art. 2 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.
              6.  I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun Ministero. Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto
          legislativo  5 dicembre 1997, n. 430, recante "Unificazione
          dei   Ministeri   del   tesoro   e  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e  riordino delle competenze del
          CIPE,  a  norma  dell'art.  7 della legge 3 aprile 1997, n.
          94",   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del
          17 dicembre 1997:
              "3. Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni
          relative  ad  amministrazioni decentrate su base piu' ampia
          di  quella  provinciale  sono  esercitate  dalla ragioneria
          provinciale  operante  presso  il  dipartimento provinciale
          avente  sede  nel  capoluogo  di  regione,  anche  mediante
          l'utilizzazione  del  personale  delle soppresse ragionerie
          regionali.   Alla   predetta  ragioneria  provinciale  sono
          attribuite  le  funzioni  del  Ministero, da esercitarsi in
          sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle
          politiche  di  sviluppo  e  di  coesione,  con  particolare
          riguardo   alle  aree  depresse,  nonche',  a  richiesta  e
          d'intesa  con  le  regioni,  gli  enti  locali  e gli altri
          soggetti  interessati,  funzioni  di  collaborazione  e  di
          supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie,
          secondo  modalita'  e programmi stabiliti con i regolamenti
          di cui all'art. 2, comma 2.".