Art. 2.
  La  designazione  di  cui  all'art. 1 non pregiudica la facolta' da
parte  di  soggetti  richiedenti  l'utilizzo  della  attestazione  di
specificita'  "Mozzarella"  in siti produttivi ubicati nel territorio
della regione Marche, di richiedere l'assoggettamento al controllo di
organismi privati iscritti nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 14
della   legge  n.  526/1999  che  abbiano  ottenuto  l'autorizzazione
ministeriale   al   controllo   della  attestazione  di  specificita'
"Mozzarella".