Art. 2. 1. All'art. 16 "Il consiglio degli studenti", sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma 1-bis: "1-bis. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie: a) il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi; b) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; c) le modifiche di statuto; d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo; e) i piani pluriennali di sviluppo di cui all'art. 17, i programmi annuali di attivita' di cui all'art. 18. Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta."; dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente comma 1-ter: "1-ter. Il consiglio puo' comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'Ateneo e della componente studentesca e in particolare: a) i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all' art. 44.3; b) l'attuazione del diritto allo studio; c) l'efficienza dei servizi; d) le attivita' di orientamento e tutorato."; dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente comma 1-quater: "1-quater. Il consiglio puo' chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1-bis, senza che cio' comporti la sospensione automatica dell'esecutivita' delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.".