Art. 3.
  1.  Per  effetto  delle modifiche di cui all'articolo precedente il
nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo e' il seguente:
  "Art.  16  (Il  consiglio  degli studenti). - 1. Il consiglio degli
studenti e' l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli
studenti  dell'Universita'.  Il  consiglio  ha  compiti di promozione
della   partecipazione   studentesca   e   di   coordinamento   delle
rappresentanze  degli studenti negli altri organi centrali di governo
e  negli  organi  delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi
dell'Universita'. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo per
quanto attiene:
    a) agli ordinamenti didattici;
    b)  ai  regolamenti  delle  attivita'  didattiche di cui all'art.
44.3;
    c) all'attuazione del diritto allo studio;
    d) all'efficienza dei servizi;
    e) alle attivita' di orientamento e tutorato;
    f)  ai  contributi  alle  spese  per  la didattica richiesti agli
studenti e alla loro destinazione.
  Il  consiglio  delibera  in merito allo svolgimento delle attivita'
formative  autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli
scambi  culturali,  dello  sport  e  del tempo libero e provvede alla
ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
  1-bis.  Il  consiglio  esprime  pareri  obbligatori  sulle seguenti
materie:
    a)  il  regolamento  didattico  d'Ateneo e l'attivazione di nuovi
corsi;
    b)  la  determinazione  di  contributi  e  tasse  a  carico degli
studenti;
    c) le modifiche di statuto;
    d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;
    e)  i  piani  pluriennali  di  sviluppo  di  cui  all'art.  17, i
programmi annuali di attivita' di cui all'art. 18.
  Si  prescinde  dal  parere  ove  questo non pervenga entro quindici
giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.
  1-ter.  Il  consiglio  puo' comunque esprimere pareri e proposte su
tutte le materie di interesse generale dell'ateneo e della componente
studentesca ed in particolare:
    a)  i  regolamenti  didattici dei corsi di studio di cui all'art.
44.3;
    b) l'attuazione del diritto allo studio;
    c) efficienza dei servizi;
    d) le attivita' di orientamento e tutorato.
  1-quater.  Il  consiglio  puo' chiedere al rettore il riesame delle
delibere  degli  organi centrali di governo concernenti le materie di
cui al comma 1-bis, senza che cio' comporti la sospensione automatica
dell'esecutivita'  delle  medesime.  Il  mancato  accoglimento  della
richiesta  deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo
di governo interessato.
  2.  Il  consiglio  e'  formato  dagli  studenti  eletti  nel senato
accademico,   nel  consiglio  di  amministrazione,  negli  organi  di
gestione  e  controllo  del  diritto allo studio, nel comitato per lo
sport  universitario.  Ne fanno inoltre parte, per ogni facolta', gli
studenti   designati,   mediante   elezione   al  loro  interno,  dai
rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' in numero pari
ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non
inferiore a due.
  3.  L'Universita'  fornisce  i  supporti  logistici, di personale e
finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.
  4.  Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un
apposito   regolamento.  Tale  regolamento  deve  comunque  prevedere
l'elezione   di   un   presidente  scelto  al  proprio  interno,  che
rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.".