Art. 3. 1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 16 dello statuto di Ateneo e' il seguente: "Art. 16 (Il consiglio degli studenti). - 1. Il consiglio degli studenti e' l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Universita'. Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Universita'. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo per quanto attiene: a) agli ordinamenti didattici; b) ai regolamenti delle attivita' didattiche di cui all'art. 44.3; c) all'attuazione del diritto allo studio; d) all'efficienza dei servizi; e) alle attivita' di orientamento e tutorato; f) ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione. Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo. 1-bis. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie: a) il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi; b) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; c) le modifiche di statuto; d) il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo; e) i piani pluriennali di sviluppo di cui all'art. 17, i programmi annuali di attivita' di cui all'art. 18. Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta. 1-ter. Il consiglio puo' comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'ateneo e della componente studentesca ed in particolare: a) i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 44.3; b) l'attuazione del diritto allo studio; c) efficienza dei servizi; d) le attivita' di orientamento e tutorato. 1-quater. Il consiglio puo' chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1-bis, senza che cio' comporti la sospensione automatica dell'esecutivita' delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato. 2. Il consiglio e' formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facolta', gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due. 3. L'Universita' fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio. 4. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.".