Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, gia' a partire
dalla  vendemmia  2002, i vini a denominazione di origine controllata
"Trento",  proveniente  da  vigneti  non  ancora iscritti al relativo
albo,   ma  aventi  base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso  disciplinare  di produzione, sono tenuti ad effettuare,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992,
n.  164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia
delle  uve,  la  denuncia  dei  rispettivi  terreni  vitati, presso i
competenti  organi  territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito  albo  dei  vigneti  entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.