Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Trento", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.