Art. 3.
  1.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente art. 2, possono
essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,  solo  per  l'annata  2002,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della  provincia autonoma di
Trento,  le  denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso
in   cui  la  provincia  stessa  non  abbia  potuto  effettuare,  per
dichiarata  impossibilita'  tecnica,  gli  accertamenti  di idoneita'
previsti dalla normativa vigente.