Art. 4.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo vini spumanti a denominazione di origine controllata
"Trento",   e'   tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate