(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  SPUMANTI  A DENOMINAZIONE DI
                    ORIGINE CONTROLLATA "TRENTO"
                               Art. 1.
    La  denominazione di origine controllata "Trento" e' riservata al
vino spumante bianco e al vino spumante rosato ottenuto con il metodo
della rifermentazione in bottiglia che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    I  vini  spumanti a denominazione di origine controllata "Trento"
devono  essere  ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in
ambito  aziendale, la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o
Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
                               Art. 3.
    La  zona  di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei
vini  spumanti  a  denominazione  di  origine controllata "Trento" e'
costituita  dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola,
ubicate,  in  provincia di Trento, nei comuni amministrativi di: Ala,
Albiano,  Aldeno,  Arco,  Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio
superiore,   Borgo   Valsugana,   Brentonico,  Calavino,  Caldonazzo,
Calliano,  Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano,
Dorsino,  Drena,  Dro,  Faedo,  Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera,
Ivano   Fracena,   Lasino,  Lavis,  Levico,  Lisignago,  Mezzocorona,
Mezzolombardo,  Mori,  Nago-Torbole,  Nave  S. Rocco, Nogaredo, Nomi,
Novaledo,  Ospedaletto, Padergnone, Pergine Valsugana, Pomarolo, Riva
del  Garda,  Roncegno,  Rovere'  della  Luna,  Rovereto,  San Michele
all'Adige,  Scurelle, Segonzano, Spera, Spormaggiore, Stenico, Storo,
Strigno,  Telve,  Telve  di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo,
Ton,  Trambileno,  Trento,  Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro,
Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini spumanti a denominazione di origine controllata
"Trento" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a  conferire  alle uve ed al vino base, da cui deriva lo spumante, le
specifiche caratteristiche di qualita'.
    L'iscrizione   all'albo   dei   vigneti  comporta  il  preventivo
accertamento   da   parte   del   Servizio   vigilanza  e  promozione
dell'attivita'  agricola  della  provincia  autonoma di Trento, delle
condizioni naturali e tecnico-colturali, nonche' della vocazionalita'
alla  specifica  produzione  in  base  anche  a valutazioni di ordine
tradizionale.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  atti  a  non  modificare le caratteristiche
qualitative delle uve e del vino.
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura,  tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione come pratica di soccorso.
    Le  operazioni  di raccolta dovranno essere effettuate in maniera
tale  da garantire la consegna all'impianto di pressatura di uve sane
ed integre.
    La  resa  massima  di uva ammessa per la produzione del vino base
per  vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento" e'
stabilita, per ettaro di coltura specializzata, in 150 q.li per tutte
le varieta'.
    Anche  in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata  a  detti  limiti  mediante  diradamento  dei  grappoli  ed
un'accurata  cernita  delle  uve  purche' la produzione non superi di
oltre il 20% il limite massimo.
    Il  Servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della
provincia  autonoma  di Trento, con proprio provvedimento, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire dei limiti massimi di produzione di uva per
ettaro,  inferiori  a  quelli  fissati  dal  presente disciplinare di
produzione,   dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
    Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino
base  per  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine  controllata
"Trento"  bianco e "Trento" rosato , un titolo alcolometrico volumico
naturale  minimo  del 9,00% vol ed alla tipologia "Trento" riserva un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00% vol.
    Ai  fini  della  vinificazione le uve base per lo spumante devono
essere  oggetto  di  specifica  denuncia  annuale  e  sui registri di
cantina  deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve
medesime.
                               Art. 5.
    Le operazioni di vinificazione delle uve base per lo spumante, di
spumantizzazione   e  di  confezionamento  devono  essere  effettuate
esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    Nella  elaborazione  dei vini spumanti a denominazione di origine
controllata  "Trento"  devono essere osservate le operazioni relative
al   tradizionale  metodo  della  rifermentazione  in  bottiglia  con
scuotimento e sboccatura.
    Le  operazioni  di  arricchimento  e l'aggiunta dello sciroppo di
dosaggio  sono  consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
    Qualora  la  resa  superi  detto  limite,  ma  non  oltre il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata;
oltre  questo  limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
    I  vini  spumanti a denominazione di origine controllata "Trento"
devono   permanere   per   almeno   quindici   mesi  sui  lieviti  di
fermentazione.
    Tale  periodo  decorre  dalla data di imbottigliamento e comunque
non prima del 1 gennaio successivo alla raccolta delle uve.
                               Art. 6.
    I  vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento",
all'atto  dell'immissione al consumo devono rispondere, nelle diverse
tipologie, alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
    sapore: vivace, armonico;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Rosato:
    spuma: fine e persistente;
    colore: rosato piu' o meno tenue;
    odore:  caratteristico  con delicato sentore di lievito, talvolta
fruttato;
    sapore: vivace, armonico, moderatamente corposo;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
    zuccheri massimi: secondo normativa CEE.
Riserva:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo paglierino intenso dorato;
    odore: caratteristico;
    sapore: armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,00%vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
    zuccheri  massimi:  nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia
brut.
    E'  facolta'  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali
modificare,  con  proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' e l'estratto secco.
                               Art. 7.
    I  vini  spumanti a denominazione di origine controllata "Trento"
nelle  tipologie bianco e rosato, che abbiano trascorso un periodo di
almeno  ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti possono riportare
in etichetta l'annata di produzione delle uve.
    Il vino spumante a denominazione di origine controllata "Trento",
bianco  ottenuto  da  uve  che  assicurino  un  titolo  alcolometrico
volumico complessivo naturale minimo del 10% e che abbia trascorso un
periodo  di  almeno trentasei mesi di permanenza sui lieviti puo', ai
sensi  dell'art.  5,  comma  2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
fregiarsi della qualificazione "riserva"; in tal caso e' obbligatorio
riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.
    Per  il  vino spumante "Trento" rosato e' ammessa, in alternativa
l'indicazione  rose'.  Nella  designazione  e  presentazione dei vini
spumanti   a   denominazione   di  origine  controllata  "Trento"  il
riferimento  alle  varieta'  di  vite che lo compongono e' consentito
solo   su   etichette  complementari  e  comunque  con  caratteri  di
dimensioni   non  superiori  alla  meta'  di  quelli  utilizzati  per
l'indicazione  della denominazione di origine. Sulle stesse etichette
complementari,  nei  tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e'
obbligatorio indicare l'annata di sboccatura.
    Ai  vini spumanti a denominazione di origine controllata "Trento"
e'  vietata  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quelle
previste  dal  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi   fine,  scelto,  selezionato.  superiore  e  similari.  E'
tuttavia  consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative, frazioni, aree e localita' dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
                               Art. 8.
    I  vini  spumanti a denominazione di origine controllata "Trento"
devono essere confezionati in idonee bottiglie da spumante, con tappo
in sughero a forma di fungo ancorato.
    I  vini  spumanti a denominazione di origine controllata "Trento"
possono  lasciare  la  zona  di vinificazione di cui all'art. 5, solo
dopo essere stati confezionati per il consumo.
                               Art. 9.
    Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'albo
dei  vigneti dei vini spumanti a denominazione di origine controllata
"Trento"  e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili
in  base  alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale
dei  vigneti,  la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge
10 febbraio 1992, n. 164.
    I   produttori  interessati  hanno  facolta'  di  optare  per  le
denominazioni  prescelte  a  condizione  che  vengano  rispettate  le
prescrizioni  contenute  nei  rispettivi disciplinari di produzione e
secondo la normativa vigente.