(all. 1 - art. 1)
C.C.N.L.  PER  IL  PERSONALE  NON  DIRIGENTE  DELLA  CASSA DEPOSITI E
                PRESTITI BIENNIO ECONOMICO 2000-2001
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente C.C.N.L., relativo al biennio economico 2000-2001,
si  applica  al personale dipendente della Cassa depositi e prestiti,
destinatario del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002.
                               Art. 2.
                Incrementi dello stipendio tabellare
    1.  Gli  stipendi  tabellari  mensili  del  personale della Cassa
depositi  e  prestiti,  derivanti  dall'applicazione dell'art. 71 del
C.C.N.L.  del  2 luglio  2002,  sono incrementati con le decorrenze e
negli  importi  lordi mensili, per tredici mensilita', indicati nella
allegata tabella A.
    2. I nuovi valori annui lordi degli stipendi tabellari risultanti
dalla  applicazione  del  comma  1 sono rideterminati alle scadenze e
nelle misure stabilite dalla allegata tabella B.
                               Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.   Le   misure   degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione
dell'art.   2   hanno   effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'  di  buonuscita,  sull'indennita' di cui all'art. 64,
comma  6, del C.C.N.L. del 2 luglio 2002, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute   assistenziali   e  previdenziali  e  relativi  contributi,
comprese  la  ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
contributi di riscatto. Il compenso per il lavoro straordinario nella
formula  prevista  dalle  vigenti  disposizioni  viene  calcolato con
riferimento al tabellare dei livelli di appartenenza.
    2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti  al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza del biennio economico 2000-2001.
Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche'
quella  prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo
gli  scaglionamenti  maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
                               Art. 4.
                Incrementi dell'indennita' aziendale
    1.  Gli  importi dell'indennita' aziendale di cui all'art. 74 del
C.C.N.L.  del 2 luglio 2002 sono incrementati, per dodici mensilita',
nelle misure mensili lorde e con le decorrenze previste dall'allegata
tabella  C.  Nella  stessa  tabella  C sono indicati, a seguito degli
incrementi,  i nuovi valori mensili lordi complessivi, della predetta
indennita'.
    2.  A  decorrere dal 1 gennaio 2000, le misure di cui al comma 1,
previste  dall'allegata  tabella  C,  sono  considerate utili ai fini
dell'indennita'  di  buonuscita e del trattamento di fine rapporto di
cui al successivo art. 6.
                               Art. 5.
                Integrazione del Fondo unico di Ente
    1.  A decorrere dal 1 gennaio 2001, il Fondo unico di Ente di cui
all'art.  77  del  C.C.N.L.  del  2  luglio  2002  continua ad essere
costituito  dalle  risorse  indicate  dal  predetto  articolo  ed  e'
altresi'  incrementato  di  un  importo pari ad Euro 17,04 pro-capite
mensili per tredici mensilita'.
    2.  Nel  fondo di cui al comma 1 confluiscono altresi' i risparmi
derivanti  dalla  eventuale  applicazione  della  disciplina  di  cui
all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
                               Art. 6.
                    Trattamento di fine rapporto
    1.  La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione
del  trattamento  di  fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti
voci previste dal titolo XI del C.C.N.L. stipulato il 2 luglio 2002:
      a) stipendio tabellare;
      b) retribuzione   individuale  di  anzianita',  ove  percepita,
comprensiva delle relative maggiorazioni;
      c) indennita' integrativa speciale;
      d) indennita' aziendale;
      e) tredicesima mensilita';
      f) assegni  ad personam - ove spettanti - sia non riassorbibili
che   riassorbili  limitatamente  alla  misura  ancora  in  godimento
all'atto della cessazione dal servizio.
                               Art. 7.
                         Disposizione finale
    1.  Per  quanto non previsto nel presente C.C.N.L. restano ferme,
in   quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel  C.C.N.L.
stipulato in data 2 luglio 2002.