Art. 3.
  L'importo  minimo  sottoscrivibile  dei  certificati di credito del
Tesoro  di  cui  al  presente  decreto  e' di mille euro nominali; le
sottoscrizioni  potranno  quindi  avvenire per tale importo o importi
multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo
n.  213  del  1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti
sono  rappresentati  da  iscrizioni  contabili  a favore degli aventi
diritto;  tali  iscrizioni contabili continuano a godere della stesso
trattamento  fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e  la  Monte  Titoli  S.p.a.,  -  in forza dell'art. 4 del
decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale
nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra'
riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito
in titoli in essere presso la predetta societa'.
  A  fronte  delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art.   30  del  citato  decreto  legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno  i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.