Art. 4.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
legislativo  1  aprile  1996,  n.  239  e  al  decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461.
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.