Art. 5.
  Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate
semestrali  posticipate  al  1 aprile e al 1 ottobre di ogni anno. La
prima  semestralita'  e'  pagabile  il  1 aprile 2003 e l'ultima il 1
ottobre 2009.
  Gli  interessi  semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo
conto  delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239
del 1996.
  Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un
numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di
pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.