Art. 2.
                      Limiti massimi di residui
  1.   Sui   e   nei  prodotti  di  origine  vegetale,  compresi  gli
ortofrutticoli,  sui  e  nei  cereali  e  su  e  negli altri prodotti
vegetali  sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive
dei  prodotti  fitosanitari  di cui all'allegato 1, il quale modifica
l'allegato  2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e
successive modifiche.
  2.  Sui  e  nei  prodotti  di origine animale sono ammessi i limiti
massimi  di  residui  di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di
cui  all'allegato  2,  il quale modifica l'allegato 3 del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e successive modifiche.