IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Vista  la  circolare  n.  17  del 10 giugno 1995 del Ministro della
salute,  concernente  gli aspetti applicativi delle predette norme in
materia di prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  17, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  che  prevede  l'adozione  da  parte  del Ministro della salute,
sentiti  il  Ministro  per  le  politiche  agricole  e  forestali, il
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio ed il Ministro
delle  attivita'  produttive,  di  piani  nazionali  annuali  per  il
controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in circolazione e della
loro utilizzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche, recante il riordino della disciplina in materia
sanitaria,  prevedendo  tra  l'altro, che le attivita' di indirizzo e
coordinamento  necessarie  a  garantire  l'uniforme  attuazione delle
normative  dell'Unione  europea e di altre istituzioni internazionali
siano assicurate dal Ministero della salute;
  Visti  i  piani  di  controllo  ufficiale  commercio ed impiego dei
prodotti fitosanitari adottati dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e provincia autonoma di Trento;
  Sentiti  il  Ministro  per  le  politiche  agricole e forestali, il
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio ed il Ministro
delle attivita' produttive;
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'adozione,  per  il  quinquennio
2002-2006,  dei piani annuali di controllo ufficiale sul commercio ed
impiego dei prodotti fitosanitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Piano  delle  regioni  e  delle  province autonome per il quinquennio
                              2002-2006
  1.  Le regioni e le province autonome predispongono ed adottano, in
conformita'  a  quanto  previsto  negli  allegati  1  e 2 al presente
decreto  ed  alle  disposizioni di cui all'art. 2, piani di controllo
ufficiali nei rispettivi territori di competenza.
  2.  I  piani  di  cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo
ufficiale nel territorio di competenza:
    a) dei  prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne
la  rispondenza  ai  requisiti  prescritti  dalle norme vigenti e, in
particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;
    b) dell'utilizzazione  dei  prodotti fitosanitari autorizzati, in
conformita'   a   tutte  le  indicazioni  riportate  nelle  etichette
autorizzate,  in  applicazione  dei  principi  delle  buone  pratiche
fitosanitarie   nonche',   ove   possibile,  dei  principi  di  lotta
integrata.
  3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della
salute i piani adottati unitamente ad una loro relazione illustrativa
entro  tre  mesi  dalla pubblicazione del presente decreto per l'anno
2002  ed  entro  il  secondo mese di ciascun anno solare per gli anni
successivi.
  4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione
del piano, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
della   salute   i  risultati  derivanti  dall'attuazione  dei  piani
adottati.  Tali  risultati  dovranno essere presentati utilizzando lo
schema riportato al punto IV degli allegati 1 e 2.
  5.  Entro  il  31 luglio  di ciascun anno il Ministero della salute
presenta  una  relazione  sui risultati conseguiti con l'adozione dei
piani  ufficiali  di controllo alla Commissione europea ed ai singoli
Stati membri dell'Unione europea. In tale relazione sono inclusi, per
le  voci  comparabili,  anche  i risultati delle attivita' dei nuclei
dell'Arma  dei  carabinieri  e  dell'Ispettorato centrale repressioni
frodi  del  Ministero  per le politiche agricole e forestali. Di tale
relazione  sono  altresi' informati le regioni, le province autonome,
il  Ministero  per  le  politiche  agricole e forestali, il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio ed il Ministero delle
attivita' produttive.