IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Vista la circolare n. 17 del 10 giugno 1995 del Ministro della salute, concernente gli aspetti applicativi delle predette norme in materia di prodotti fitosanitari; Visto l'art. 17, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione da parte del Ministro della salute, sentiti il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in circolazione e della loro utilizzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'altro, che le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie a garantire l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della salute; Visti i piani di controllo ufficiale commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari adottati dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e provincia autonoma di Trento; Sentiti il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive; Ritenuto di dover procedere all'adozione, per il quinquennio 2002-2006, dei piani annuali di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari; Decreta: Art. 1. Piano delle regioni e delle province autonome per il quinquennio 2002-2006 1. Le regioni e le province autonome predispongono ed adottano, in conformita' a quanto previsto negli allegati 1 e 2 al presente decreto ed alle disposizioni di cui all'art. 2, piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza. 2. I piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo ufficiale nel territorio di competenza: a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi; b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformita' a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonche', ove possibile, dei principi di lotta integrata. 3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i piani adottati unitamente ad una loro relazione illustrativa entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto per l'anno 2002 ed entro il secondo mese di ciascun anno solare per gli anni successivi. 4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del piano, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i risultati derivanti dall'attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto IV degli allegati 1 e 2. 5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero della salute presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea. In tale relazione sono inclusi, per le voci comparabili, anche i risultati delle attivita' dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero per le politiche agricole e forestali. Di tale relazione sono altresi' informati le regioni, le province autonome, il Ministero per le politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle attivita' produttive.