Art. 2. Disposizioni generali 1. I piani di controllo ufficiale delle regioni e delle province autonome: a) individuano le attivita' da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla priorita' ad esse attribuite; b) individuano le istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo; c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera b) le modalita' per l'esecuzione delle attivita' ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione; d) individuano, e comunicano al Ministero della salute, l'Autorita' sanitaria regionale responsabile del coordinamento di ogni attivita' relativa agli adempimenti di cui al presente decreto. 2. L'Autorita' di cui al comma 1, lettera d) e' inoltre tenuta a: a) detenere l'elenco, aggiornato almeno annualmente, dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari ubicati nel territorio di competenza; b) trasmettere le informazioni di cui al presente comma al Ministero della salute ed al Ministero per le politiche agricole e forestali. 3. Il Ministero della salute, per adempiere ad obblighi comunitari ed a scopo conoscitivo, puo' chiedere all'Autorita' di cui al comma 1, lettera d) ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attivita' di controllo effettuata. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 231