Art. 2.
                        Disposizioni generali
  1.  I  piani  di controllo ufficiale delle regioni e delle province
autonome:
    a) individuano  le  attivita'  da effettuare per l'attuazione dei
piani di controllo, unitamente alla priorita' ad esse attribuite;
    b) individuano  le istituzioni che, nel territorio di competenza,
sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;
    c) forniscono   alle  istituzioni  di  cui  alla  lettera  b)  le
modalita'  per  l'esecuzione  delle  attivita'  ispettive finalizzate
all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;
    d) individuano,   e   comunicano   al   Ministero  della  salute,
l'Autorita'  sanitaria  regionale  responsabile  del coordinamento di
ogni attivita' relativa agli adempimenti di cui al presente decreto.
  2. L'Autorita' di cui al comma 1, lettera d) e' inoltre tenuta a:
    a) detenere  l'elenco,  aggiornato almeno annualmente, dei locali
di  deposito  e  degli  esercizi  di vendita di prodotti fitosanitari
ubicati nel territorio di competenza;
    b) trasmettere  le  informazioni  di  cui  al  presente  comma al
Ministero  della  salute  ed al Ministero per le politiche agricole e
forestali.
  3.  Il Ministero della salute, per adempiere ad obblighi comunitari
ed  a  scopo conoscitivo, puo' chiedere all'Autorita' di cui al comma
1,   lettera   d)   ulteriori  dati  ed  informazioni  sui  risultati
dell'attivita' di controllo effettuata.
  Il  presente  decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la  registrazione,  entrera'  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 231