(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

Indirizzi  relativi alla predisposizione dei piani di cui all'art. 1:
Commercio dei prodotti fitosanitari
I. Finalita' del controllo.
1.   Verifica   del   contenuto   e  delle  proprieta'  dei  prodotti
fitosanitari.
    I  controlli  ufficiali  finalizzati  alla verifica del contenuto
delle   sostanze   attive  ed  impurezze  regolamentate  in  fase  di
registrazione e fissate da specifiche internazionali (FAO, GIFAP) dei
prodotti   fitosanitari   sono   effettuati,   tenendo   conto  delle
prescrizioni  recate  dagli  articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  23 aprile  2001,  n.  290,  e  devono
accertare  la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario
a quello autorizzato.
    La  differenza  tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in
etichetta   e   quello   effettivamente   riscontrato   nel  prodotto
fitosanitario,  fatte  salve  eventuali  specifiche  F.A.O., non deve
superare,  per  tutta  la  durata della vita commerciale del prodotto
medesimo,  i  seguenti  valori  (ai  sensi dell'allegato VI, parte C,
punto  2.7.2,  lettera  a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1998):

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l|
a 20°C)                            |Tolleranza
---------------------------------------------------------------------
fino a 25 g                        |+/- 15% formulazione omogenea
---------------------------------------------------------------------
                                   |+/- 25% formulazione non omogenea
---------------------------------------------------------------------
> 25 fino a 100                    |+/- 10%
---------------------------------------------------------------------
> 100 fino a 250                   |+/- 6%
---------------------------------------------------------------------
> 250 fino a 500                   |+/- 5%
---------------------------------------------------------------------
> 500                              |+/- 25 g/kg o +/- 25 g/l

    I  metodi  analitici  per il controllo quali-quantitativo possono
essere  i  metodi CIPAC, ove esistenti o anche i metodi depositati in
sede di registrazione o altri metodi convalidati.
    Per   le   proprieta'  chimico-fisiche  vanno  verificate  quelle
pertinenti  alla  tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento
alle  specifiche dell'allegato III del decreto legislativo n. 194 del
17 marzo  1995 e specifiche internazionali riconosciute (quali ad es.
FAO   e   GIFAP).  Le  verifiche  vanno  eseguite  con  metodi  della
Commissione europea, CIPAC o altri metodi internazionali riconosciuti
e convalidati.
2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
    Nell'ambito  delle attivita' e' necessario anche verificare che i
prodotti  fitosanitari  immessi  in  commercio  siano  autorizzati  e
conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione
di   ciascun  prodotto  con  particolare  riferimento  a  imballaggi,
etichette,   taglie   ed   eventuali   prescrizioni   di  particolari
limitazioni   territoriali   precisate   dall'autorizzazione  di  uno
specifico prodotto fitosanitario.
    I  principali  elementi  amministrativi  e tecnici, contenuti nel
decreto  di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili
sul           sito           internet          del          Ministero
(www.sanita.it/alimnut/fitosanitari/query/ricerca.asp).
    Il  Ministero  pubblica,  inoltre, trimestralmente nella Gazzetta
Ufficiale  le  etichette  dei  prodotti  fitosanitari autorizzati nel
trimestre precedente.
    Si  ricorda  che  in  materia  di imballaggi ed etichettatura dei
prodotti  fitosanitari  si applicano piu' in generale le prescrizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.
3. Frequenza delle ispezioni e modalita' di campionamento.
    Il numero delle ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi
di  vendita di prodotti fitosanitari, finalizzate alla verifica della
sussistenza  dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla
circolare  del  Ministro  della  sanita'  12 maggio 1993, n. 15, deve
soddisfare i seguenti criteri:
      a) la frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e
di  esercizi  di vendita, calcolata sulla media di tre anni, non deve
essere inferiore ad un sopralluogo ispettivo per anno;
      b) la   frequenza   dei   sopralluoghi  ispettivi  deve  essere
rapportata  alle  caratteristiche  degli  esercizi  di  deposito e di
vendita  nonche' ad eventuali situazioni di inadempienza degli stessi
risultanti da precedenti attivita' ispettive.
    In  occasione  del  sopralluogo  ispettivo  si  puo'  procedere a
campionamenti  secondo le specifiche priorita' indicate delle regioni
e provincie autonome.
II. Luoghi nei quali effettuare il controllo.
    I  sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attivita' di
controllo  sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle
modalita'  di  conservazione  dei prodotti riportate nelle etichette,
sono preferibilmente effettuati presso:
    a) i   depositi  di  smistamento,  presso  gli  stabilimenti  che
producono  prodotti fitosanitari, che effettuano vendite direttamente
agli   utilizzatori   (art.  24  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290);
    b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai
sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
III. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.
    E'  opportuno  riportare  i  dati relativi al numero di ispezioni
effettuate  riferite  al  numero  dei  luoghi di vendita ispezionati,
indicando  il  numero  delle  infrazioni  accertate e specificando di
seguito  la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti
fattispecie:
      1)  verifica del possesso dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei prodotti;
      2)  verifica  degli  imballaggi  e delle etichette dei prodotti
fitosanitari;
      3)  controllo  dei  locali di deposito e di vendita di prodotti
fitosanitari  per accertare il rispetto delle disposizioni in materia
di locali di deposito e di esercizi di vendita, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e alla circolare
del  12 maggio 1993, n. 15, incluse le indicazioni sulle modalita' di
conservazione dei prodotti riportate nelle etichette autorizzate;
      4) verifica del contenuto quali-quantitativo e delle proprieta'
chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari;
      5) verifica delle modalita' di conservazione e di trasporto.
IV. Schema di presentazione dei risultati.
    Al  fine di assicurare uniformita' di presentazione dei risultati
e' opportuno utilizzare le seguenti modalita':

          ---->  Vedere Schema a pag. 15 della G.U.  <----