Allegato 1 Indirizzi relativi alla predisposizione dei piani di cui all'art. 1: Commercio dei prodotti fitosanitari I. Finalita' del controllo. 1. Verifica del contenuto e delle proprieta' dei prodotti fitosanitari. I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali (FAO, GIFAP) dei prodotti fitosanitari sono effettuati, tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato. La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1998): Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l| a 20°C) |Tolleranza --------------------------------------------------------------------- fino a 25 g |+/- 15% formulazione omogenea --------------------------------------------------------------------- |+/- 25% formulazione non omogenea --------------------------------------------------------------------- > 25 fino a 100 |+/- 10% --------------------------------------------------------------------- > 100 fino a 250 |+/- 6% --------------------------------------------------------------------- > 250 fino a 500 |+/- 5% --------------------------------------------------------------------- > 500 |+/- 25 g/kg o +/- 25 g/l I metodi analitici per il controllo quali-quantitativo possono essere i metodi CIPAC, ove esistenti o anche i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati. Per le proprieta' chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche dell'allegato III del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 e specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche vanno eseguite con metodi della Commissione europea, CIPAC o altri metodi internazionali riconosciuti e convalidati. 2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Nell'ambito delle attivita' e' necessario anche verificare che i prodotti fitosanitari immessi in commercio siano autorizzati e conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione di ciascun prodotto con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni di particolari limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno specifico prodotto fitosanitario. I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito internet del Ministero (www.sanita.it/alimnut/fitosanitari/query/ricerca.asp). Il Ministero pubblica, inoltre, trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati nel trimestre precedente. Si ricorda che in materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano piu' in generale le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223. 3. Frequenza delle ispezioni e modalita' di campionamento. Il numero delle ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari, finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla circolare del Ministro della sanita' 12 maggio 1993, n. 15, deve soddisfare i seguenti criteri: a) la frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e di esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, non deve essere inferiore ad un sopralluogo ispettivo per anno; b) la frequenza dei sopralluoghi ispettivi deve essere rapportata alle caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita nonche' ad eventuali situazioni di inadempienza degli stessi risultanti da precedenti attivita' ispettive. In occasione del sopralluogo ispettivo si puo' procedere a campionamenti secondo le specifiche priorita' indicate delle regioni e provincie autonome. II. Luoghi nei quali effettuare il controllo. I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attivita' di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalita' di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso: a) i depositi di smistamento, presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari, che effettuano vendite direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290); b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. III. Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati. E' opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate riferite al numero dei luoghi di vendita ispezionati, indicando il numero delle infrazioni accertate e specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie: 1) verifica del possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti; 2) verifica degli imballaggi e delle etichette dei prodotti fitosanitari; 3) controllo dei locali di deposito e di vendita di prodotti fitosanitari per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di locali di deposito e di esercizi di vendita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e alla circolare del 12 maggio 1993, n. 15, incluse le indicazioni sulle modalita' di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette autorizzate; 4) verifica del contenuto quali-quantitativo e delle proprieta' chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari; 5) verifica delle modalita' di conservazione e di trasporto. IV. Schema di presentazione dei risultati. Al fine di assicurare uniformita' di presentazione dei risultati e' opportuno utilizzare le seguenti modalita': ----> Vedere Schema a pag. 15 della G.U. <----