Art. 2. L'art. 3, comma 5, del decreto 12 aprile 2002 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e' cosi' modificato: "5. Il coordinamento delle attivita' delle sezioni e' assicurato dall'ufficio di presidenza della commissione costituito con determinazione del presidente della commissione stessa.". Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 novembre 2002 Il Presidente: Berlusconi