Art. 2.
  L'art.  3,  comma  5,  del  decreto  12  aprile  2002  del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e'
cosi' modificato:
  "5.  Il  coordinamento  delle attivita' delle sezioni e' assicurato
dall'ufficio   di   presidenza   della   commissione  costituito  con
determinazione del presidente della commissione stessa.".
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 novembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi