Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie e internazionali
                                    Divisione Pagrvi
                                    Divisione Feoga
                                  All'A.P.T.I.
                                  All'Unitab
                                  All' O.N.T. Italia
                                  Alla Coldiretti - Dip. economico
                                  Alla     Confederazione    Italiana
                                  Agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Copagri
                                  Alla                Confcooperative
                                  Federagroalimentare
                                  All'Anca Lega - Coop
                                  Alla   organizzazione  interprof.le
                                  Interbright
                                  Alla   organizzazione  interprof.le
                                  Interorientali
                                  All'associazione       interprof.le
                                  Tabacco
                                  All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
                                  e p.c.:
                                  Comando   carabinieri  -  Politiche
                                  agricole

                              Premessa.
  Il  presente  documento  stabilisce  le disposizioni procedurali in
ordine  all'attribuzione  delle  quote  di  produzione tabacco per il
raccolto  2003,  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.  2848/98  della
Commissione,  con  particolare  riguardo  al titolo V, capitoli I-V e
relativi  articoli, nonche' della circolare MIPA n. 167/G del 2 marzo
1999, e successive modifiche ed integrazioni.
  Relativamente  al  regime delle quote per il raccolto 2003, la data
per  il rilascio delle quote e' fissata al 28 febbraio 2003, ai sensi
dell'art.  22,  p.  3 del regolamento (CE) n. 2848/98 del 22 dicembre
1998.
  Ai  fini  dell'applicazione  del suddetto regime, si stabilisce che
nella  prima  fase  dovranno  essere  svolti, da parte dei produttori
interessati,  nonche'  dalle rispettive associazioni, gli adempimenti
appresso descritti.
     Adempimenti per i produttori associati al 15 novembre 2002.
  A  partire  dal  26 novembre  2002,  una  volta completato il primo
consolidamento  degli  albi soci per la campagna 2003, previsto dalla
circolare  AGEA n. 7 del 23 settembre 2002 ai fini del riconoscimento
delle  associazioni,  verra' attivata sul sistema informativo tabacco
la  funzione  on-line  di  visualizzazione  e stampa delle "Schede di
convalida  quota 2003", che sara' compito delle associazioni stampare
e consegnare ai propri associati.
  Contestualmente  all'attivazione di tali funzioni, verra' spedito a
ciascuna   associazione,   oltre   al   manuale   utente  (contenente
l'illustrazione  delle  nuove  funzionalita'  e la legenda delle voci
presenti  nelle  sezioni  delle  schede  di  convalida), l'elenco dei
produttori  per  i quali e' stata predisposta la "scheda di convalida
quota", sul quale l'associazione dovra' far apporre la firma da parte
del produttore al momento della consegna della scheda di convalida.
  Tale  elenco,  completo  delle  firme dei produttori, dovra' essere
inviato  all'AGEA entro il 7 gennaio 2003, con timbro e firma, pagina
per pagina, del rappresentante dell'associazione.
  Nel  caso  in  cui l'associazione sia impossibilitata alla consegna
della  "Scheda",  dovra' riportare sull'elenco, in luogo della firma,
la  motivazione  sintetica  della  mancata  consegna  (es. produttore
sconosciuto, deceduto, ecc.).
  Si  informa  che  le  suddette  schede  di  convalida  riporteranno
l'indicazione   delle   quote   di  produzione  tabacco  provvisorie,
considerato  che  tali  quote  potranno essere soggette a revisione a
seguito di:
    penalizzazioni dovute a controlli in campo 2002;
    adesioni e/o subentri relativi al programma di riscatto quote;
    domande di cambio varietale 2003;
    successive cessioni e/o acquisizioni di azienda.
  Si  avverte peraltro che, per effetto delle riduzioni tabellari dei
limiti  di garanzia previsti dall'allegato II del regolamento (CE) n.
546/2002  del  Consiglio  del 25 marzo 2002, le quote di partenza dei
gruppi  varietali  01,  02, 03 e 05 per il 2003 saranno tutte ridotte
rispetto al raccolto 2002.
  Dopo  avere  ricevuto  le schede di convalida, i singoli produttori
associati dovranno verificare i dati anagrafici e quelli dei relativi
rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero
essere  comunicate delle modifiche, il produttore dovra' informare la
propria  associazione, la quale si fara' carico di prenderne nota per
una  successiva  attivita'  di  regolarizzazione,  soprattutto  degli
identificativi  fiscali,  che  questa  Agenzia  richiedera'  a  breve
termine.
  I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento
(allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare
alle  proprie associazioni, potranno richiedere l'aggiornamento delle
cessioni/acquisizioni di azienda.
  A  tal fine le associazioni, acquisite dai produttori le istanze di
cui  sopra  da  conservare  nei  rispettivi  fascicoli  aziendali, si
avvarranno   delle   funzionalita'   on-line   messe  a  disposizione
dall'AGEA,  secondo  i  tempi  e  le modalita' di seguito illustrate,
analogamente  a  quanto  gia'  avvenuto  per  la  scorsa  campagna di
attribuzione quote.
  Il  sistema  informativo,  messo a disposizione delle associazioni,
prevede   il   caricamento   delle  cessioni/acquisizioni  d'azienda,
relative ai produttori storici e ai nuovi produttori, con le seguenti
modalita':
    caricamento  da  parte  del  cedente  delle  chiusure di cessione
azienda   relative   ad  atti  di  trasferimento  provvisori  scaduti
anteriormente  alla  campagna 2003 (all. CS1): le chiusure riguardano
le  cessioni  di  azienda  distinte per periodo e azienda acquirente.
Tale  attivita'  di  caricamento  dovra'  essere  effettuata  tra  il
7 gennaio  2003 e il 13 gennaio 2003 per consentire l'elaborazione ed
il  consolidamento  della  base  dati  ai fini dell'inserimento delle
nuove  cessioni,  e  sara' a carico delle associazioni dei produttori
richiedenti.
  Caricamento  delle  domande di acquisizione aziende, con decorrenza
dal  2003,  da  parte dei nuovi produttori (all. CS3) e di produttori
storici  (all. CS2):  tale  attivita' dovra' essere effettuata tra il
15 gennaio 2003 e il 28 febbraio 2003. L'inserimento al sistema delle
domande  sara' a carico delle associazioni dei produttori acquirenti,
ma  queste  dovranno  riportare  anche  le  firme  dei titolari o dei
rappresentanti  legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei
relativi documenti di identita' in fotocopia e di copia degli atti di
trasferimento  di azienda registrati. In tali domande dovranno essere
inserite    anche    le   acquisizioni   per   eredita'   intervenute
successivamente  al  21 gennaio  2002  e  non ancora registrate nella
banca dati AGEA, supportandole con la idonea documentazione.
  Qualora  il  nuovo produttore non sia presente in anagrafica, sara'
compito  dell'associazione effettuarne preventivamente il caricamento
in  banca  dati  tramite  le  funzioni  on-line  messe a disposizione
dall'AGEA,  per consentire il successivo inserimento della domanda di
acquisizione d'azienda.
  La  funzione  on-line  di caricamento della domanda di acquisizione
azienda,  nel  caso  di  un  nuovo  produttore che non abbia ricevuto
scheda  di  convalida, attribuira' alla domanda un codice progressivo
automatico  (univoco), mentre per i produttori storici intestatari di
"scheda  di  convalida quota", verra' attribuito il progressivo della
relativa scheda di convalida.
  Nel caso che uno stesso produttore sia identificato in archivio con
piu'  matricole,  non sara' possibile effettuare il caricamento della
domanda; in tali casi l'associazione dovra' segnalare, al piu' presto
possibile,  l'esistenza  di  matricola  doppia  in modo tale che, una
volta  eliminata  la  matricola  errata tramite opportuna verifica da
parte  dell'AGEA,  sia  possibile  effettuare  l'inserimento dei dati
dell'acquisizione.
  Non sara' possibile inserire domande di cessione di azienda qualora
sia  stata  accolta dall'AGEA la domanda di "cambio gruppo varietale"
per  la  campagna  corrente  da  parte  del  produttore  cedente;  in
alternativa,   questi   potra'   effettuare  una  cessione  di  quota
definitiva o temporanea (mod. TC1), nel prosieguo della campagna.
  Si  coglie  l'occasione per raccomandare a tutte le associazioni di
provvedere,   in   coincidenza   con   l'apertura   dei  forms,  alla
cancellazione  dal  proprio albo soci di tutti i produttori che hanno
cessato la coltivazione del tabacco in maniera definitiva a qualsiasi
titolo  (decesso,  cessione, riscatto, abbandono, ecc.), in quanto la
loro  presenza  negli  albi  soci  medesimi  costituisce  un notevole
appesantimento  del Sistema informativo tabacco, come le associazioni
stesse hanno avuto modo di constatare.
   Adempimenti per i produttori non associati al 15 novembre 2002.
  Per  quanto  riguarda  i coltivatori che risulteranno non associati
alla  data del 15 novembre 2002, l'AGEA inviera' le rispettive schede
di  convalida  al  domicilio  presente  nella  banca dati anagrafica,
declinando  ogni  responsabilita'  per  mancato recapito imputabile a
variazioni di indirizzo non comunicate dall'interessato.
  Anche  i  produttori  non  associati  al  15 novembre,  dopo  avere
ricevuto   le   schede  di  convalida,  dovranno  verificare  i  dati
anagrafici  e quelli dei relativi rappresentanti legali riportati sul
modulo;  nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche,
il  produttore  dovra' comunicare, tramite lettera corredata di copia
del  documento  di  identita'  del medesimo da far pervenire entro il
13 gennaio  2003  ad  AGEA  -  Ufficio  ortofrutta,  tabacco ed altri
prodotti trasformati, via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mano o a mezzo
raccomandata   postale,  le  correzioni  da  apportare  senza  dovere
ricorrere  alla preesistente modalita' di restituzione all'AGEA delle
schede di convalida rettificate.
  I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento
(allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare
all'AGEA,  alle  scadenze  sotto specificate, al medesimo indirizzo e
con  le  stesse  modalita'  di  cui al precedente capoverso, potranno
richiedere  l'aggiornamento  delle  cessioni/acquisizioni  di azienda
senza  dover  ricorrere  alla  preesistente modalita' di restituzione
all'AGEA  delle  schede  di  convalida  rettificate o all'invio delle
"domande di rilascio attestato di quota" nel caso di nuovi produttori
che intendano acquisire produttori storici.
  In  tutti  i  casi  suddetti  fara'  fede, ai fini del rispetto dei
termini   di  presentazione,  la  data  del  timbro  di  accettazione
dell'AGEA.
  Anche per i produttori non associati, si descrivono le modalita' di
utilizzo     degli    allegati    per    la    registrazione    delle
cessioni/acquisizioni  d'azienda, relative ai produttori storici e ai
nuovi produttori:
    chiusure  di  cessione  azienda relative ad atti di trasferimento
provvisori  scaduti  anteriormente  alla campagna 2003 (all. CS1): le
chiusure  riguardano  le  cessioni  di azienda distinte per periodo e
azienda acquirente. Tali modelli dovranno pervenire all'AGEA entro il
7 gennaio  2003  per  consentire  l'elaborazione ed il consolidamento
della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni;
    domande  di  acquisizione  aziende,  con  decorrenza dal 2003, da
parte  dei  nuovi  produttori  (all. CS3)  e  di  produttori  storici
(all. CS2):   tali  domande  dovranno  pervenire  all'AGEA  entro  il
15 gennaio  2003  e  dovranno riportare anche le firme dei titolari o
dei  rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate
dei  relativi  documenti  di  identita' in fotocopia e di copia degli
atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno
essere  inserite  anche  le  acquisizioni  per  eredita'  intervenute
successivamente  al  21 gennaio  2002  e  non ancora registrate nella
banca dati AGEA, supportandole con l'idonea documentazione.
    Si  informa  che,  onde consentire alle associazioni alle quali i
suddetti produttori potrebbero aderire entro il 24 gennaio 2003, come
previsto dalla circolare AGEA n. 7 del 23 settembre 2002, la gestione
dei relativi eventuali allegati CS2 e CS3, si consente di assimilare,
in  termini  di  adempimenti per la gestione degli allegati medesimi,
tali produttori a quelli gia' associati al 15 novembre 2001.
  A  tal  fine, tuttavia, e' indispensabile che gli stessi risultino,
anteriormente al caricamento degli allegati, validamente inseriti nei
rispettivi albi soci.
          Condizioni per trasferimento di azienda agricola.
  Ai   sensi   della  circolare  MIPA  167/G  del  2 marzo  1999,  il
trasferimento  del  diritto  alla  quota nei confronti di un soggetto
subentrante  nella  titolarita'  di  una azienda agricola puo' essere
autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni.
  In assenza di tali condizioni, le cessioni di quota potranno essere
definite  esclusivamente  mediante le procedure previste dall'art. 39
del  regolamento  (CE)  n.  2848/98  (mod. TC1), successivamente alla
scadenza del 28 febbraio 2003 di cui al punto 3, art. 22 del medesimo
regolamento.
  In   particolare,   la   circolare   MIPA  di  cui  sopra  richiama
l'attenzione sull'obbligo, da parte del produttore che intende cedere
"in tutto o in parte, un'azienda il cui complesso di beni organizzati
per  l'esercizio  dell'impresa  sia costituito da impianti detenuti a
titolo di proprieta'", di cedere anche i terreni seppure "detenuti in
affitto".
  Ne  consegue,  pertanto,  la  necessita'  di  ribadire  per  quanto
possibile le singole casistiche che possono determinarsi, fornendo al
contempo  indicazioni  valide  per  quanto  riguarda la presentazione
delle  richieste  di  nuove  volturazioni  delle  quote  relative  ai
trasferimenti di azienda, e tenendo altresi' presente che copia della
documentazione   giustificativa  deve  essere  conservata  anche  nel
fascicolo aziendale del produttore cedente.
1.   Produttore  cedente  proprietario  dei  terreni  utilizzati  per
                        coltivazione tabacco.
  In  caso  di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo, debbono
essere  obbligatoriamente  trasferiti,  al medesimo titolo, impianti,
attrezzature  e  terreni;  allegare  al  modello all. CS2 o CS3 copia
autentica dell'atto di acquisto, affitto o comodato.
  In  caso  di  trasferimento  per  vendita  del  solo ramo d'azienda
tabacco,  puo'  essere  ammesso  che  i  terreni  vengano concessi in
affitto o comodato al produttore acquirente, fermo restando l'obbligo
di  vendere  impianti  e attrezzature; allegare al modello all. CS2 o
CS3  copia  autentica  dell'atto  di  acquisto  del ramo di azienda e
dell'atto di affitto o comodato dei terreni.
2.   Produttore  cedente  affittuario  (o  comodatario)  dei  terreni
                   utilizzati per coltura tabacco.
  In   caso   di  vendita  dell'azienda  deve  essere  trasferita  la
proprieta' di impianti e attrezzature, e deve risultare il nulla-osta
del  proprietario  dei  terreni  al subentro, da parte del produttore
cessionario,  nell'affitto  dei terreni utilizzati dal cedente per la
coltivazione;  allegare  al  modello  all. CS2  o CS3 copia autentica
dell'atto  di  acquisto  dell'azienda  e  del  nulla-osta relativo ai
terreni.
  In  caso  di  cessione  in  affitto (o comodato) dell'azienda, deve
risultare  tanto  l'affitto  di  impianti  e  attrezzature, quanto il
subentro,  da  parte  del  produttore  cessionario,  nell'affitto  (o
comodato)  dei  terreni  utilizzati  dal cedente per la coltivazione;
allegare  al  modello  all. CS2  o  CS3  copia autentica dell'atto di
affitto o comodato dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni.
  Nel  caso  in  cui la figura del cessionario dovesse coincidere con
quella   del  proprietario  dei  terreni  utilizzati  dal  produttore
cedente,  il trasferimento e' ammissibile con un atto, da allegare al
modello  all. CS2  o CS3 in copia autentica, dal quale si evinca tale
circostanza,  e  che perfezioni il trasferimento dei soli impianti ed
attrezzature.
  Resta  inteso  che  tutti  gli  atti  relativi  ai trasferimenti di
azienda  di  cui sopra sono soggetti a registrazione laddove previsto
dalla normativa nazionale vigente in materia.
                     3. Aggregazione familiare.
  Tale  forma di trasferimento, prevista dal punto 4 dell'art. 31 del
regolamento (CE) n. 2848/98, si rendeva necessaria ed obbligatoria in
fase  di  prima  applicazione  del  regime  di  quote,  allo scopo di
risolvere  delle  situazioni anomale, consistenti in una attribuzione
frazionata  della quota spettante alla medesima azienda familiare che
nel periodo produttivo di riferimento aveva sottoscritto contratti di
coltivazione  ed  effettuato  consegne  della  propria produzione con
nominativi di diversi membri del nucleo familiare.
  Allo  stato,  l'aggregazione  familiare  deve  intendersi  di fatto
superata,  in  quanto,  trascorsi  dieci anni di regime di quote, non
puo'   piu'   legittimamente   verificarsi   il  presupposto  che  la
giustificava.
  Resta  tuttavia  l'esigenza  di registrare i passaggi di conduzione
dell'azienda  familiare,  dovuti ad oggettive situazioni di fatto, da
un membro all'altro del medesimo nucleo familiare convivente.
  Pertanto,  il  trasferimento  familiare  di  quota  puo' avvenire a
condizione  che,  per  la  campagna  dalla  quale  questo decorre, il
produttore  richiedente  risulti  iscritto alla medesima associazione
alla  quale  apparteneva  il  produttore  cedente in data 15 novembre
2002,  onde  evitare  che tale procedura venga adottata allo scopo di
aggirare le scadenze regolamentari fissate per i recessi associativi.
  Il richiedente dovra' utilizzare il modello all. CS3, controfirmato
dal  cedente, da consegnare all'associazione corredato dello stato di
famiglia  aggiornato o di dichiarazione, resa ai sensi della legge n.
15/1968,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  attestante  la
composizione  del  proprio  nucleo  familiare  dalla quale risulti la
convivenza tra i soggetti dichiaranti.
  Infine,  si  elencano i codici di acquisizione da utilizzare per la
registrazione degli allegati CS2 e CS3:

Codice                  |Descrizione
1                       |Acquisto
2                       |Variazione ragione sociale
3                       |Affitto
4                       |Eredita'
5                       |Trasferimento Familiare
6                       |Comodato

      Scadenza per registrazione dei trasferimenti di azienda.
  Ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 2162/99 della Commissione del
12 ottobre  1999,  che  modifica  l'art.  31  del regolamento (CE) n.
2848/98,  l'AGEA,  in  quanto Autorita' competente deve fissare anche
per   la   campagna   2003   un  termine  per  la  registrazione  dei
trasferimenti  di  azienda  ai fini della volturazione della relativa
quota di produzione tabacco.
  In  attuazione di tale disposto, l'AGEA fissa al 15 gennaio 2003 la
data limite per la presentazione degli atti relativi ai trasferimenti
di azienda.
  Cio'   significa   che  non  sara'  piu'  possibile  modificare  la
titolarita'  delle  quote  per  trasferimento  d'azienda  a qualsiasi
titolo,  inclusi  i  trasferimenti  familiari,  successivamente  alla
scadenza  sopra  indicata, se non nel caso di successione per decesso
del  titolare  di  quota;  in tal caso l'istanza di successione delle
quote,  corredata  della  prescritta  documentazione probante, potra'
essere  presentata all'AGEA entro il 30 aprile 2003, onde permetterne
la   registrazione   antecedentemente   alla  data  di  scadenza  dei
contratti, fissata al 30 maggio 2003.
  Gli  atti  di  cessione  stipulati  successivamente  alla  data del
15 gennaio  2003,  potranno  essere  sottoposti alla registrazione da
parte  dell'AGEA  alla  data  di  scadenza  che  verra'  stabilita in
occasione dell'attribuzione delle quote per il raccolto 2004.
  Si prega di dare la massima e tempestiva divulgazione del contenuto
della presente circolare.
      Roma, 30 ottobre 2002
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli