Art. 2.
  Il  commissario  provvedera'  all'adempimento di tutte le attivita'
connesse  alla  chiusura  della procedura di amministrazione, nonche'
alla   cancellazione  della  S.p.a.  Calzificio  della  Calabria  dal
registro delle imprese.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  comunicato  alla  camera di commercio
territorialmente  competente  per  l'iscrizione  nel  registro  delle
imprese.
    Roma, 30 ottobre 2002

                                       p. Il direttore generale
                                      per lo sviluppo produttivo
                                          e la competitività
                                                Visconti
 p. Il direttore generale
        del Tesoro
       Carpentieri