Art. 2. Il commissario provvedera' all'adempimento di tutte le attivita' connesse alla chiusura della procedura di amministrazione, nonche' alla cancellazione della S.p.a. Calzificio della Calabria dal registro delle imprese. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese. Roma, 30 ottobre 2002 p. Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti p. Il direttore generale del Tesoro Carpentieri