Art. 2.
                Complessita' dei processi produttivi
              ai fini della proroga del periodo di CIGS
                   per riorganizzazione aziendale
  1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per
le quali si verifichino le seguenti condizioni:
    a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei
costi  della  formazione  e  riqualificazione professionale, relativi
alle   operazioni  di  riorganizzazione  nel  periodo  del  pregresso
programma biennale;
    b) specificazione  degli  interventi del processo riorganizzativo
emersi  successivamente  a  quanto  previsto  nel pregresso programma
biennale,   nonche'   degli   ulteriori   investimenti  dagli  stessi
determinati.   Il   programma  di  tali  interventi  deve,  altresi',
contenere indicazioni sull'attivita' di formazione e riqualificazione
professionale rivolta al recupero di risorse interne;
    c) le   sospensioni   dal   lavoro  devono  essere  motivatamente
ricollegabili,  nell'entita' e nei tempi, al programma da realizzare.
Il  rapporto  tra  i  lavoratori  coinvolti  nei processi formativi e
quelli sospesi non puo' essere inferiore al 30%.
  2.  Ai  fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga
di  cui  al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1.