Art. 2. Complessita' dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale 1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni: a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso programma biennale; b) specificazione degli interventi del processo riorganizzativo emersi successivamente a quanto previsto nel pregresso programma biennale, nonche' degli ulteriori investimenti dagli stessi determinati. Il programma di tali interventi deve, altresi', contenere indicazioni sull'attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne; c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non puo' essere inferiore al 30%. 2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1.