Art. 4. Ristrutturazione aziendale 1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale: a) il programma presentato dall'impresa deve essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale. Il programma di interventi deve contenere indicazioni sull'attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta alla valorizzazione delle risorse professionali interne; b) il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti nel programma, relativo alle unita' aziendali interessate all'intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso; c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non puo' essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste per i semestri successivi al primo anno, dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati. 2. Ai fini dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale di cui al comma 1o deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.