Art. 4.
                     Ristrutturazione aziendale
  1.   Sono  adottati  i  seguenti  criteri  per  l'approvazione  dei
programmi   presentati  dalle  imprese  che  richiedono  l'intervento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale:
    a) il    programma    presentato    dall'impresa    deve   essere
caratterizzato  dalla  preminenza,  in  termini percentuali di valore
corrente,   delle   quote  di  investimenti  per  impianti  fissi  ed
attrezzature  direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto
al  complesso  degli  investimenti  previsti  nell'arco  temporale di
esecuzione  del  programma aziendale. Il programma di interventi deve
contenere indicazioni sull'attivita' di formazione e riqualificazione
professionale rivolta alla valorizzazione delle risorse professionali
interne;
    b) il  valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni
materiali ed immateriali previsti nel programma, relativo alle unita'
aziendali   interessate   all'intervento,  inclusi  i  costi  per  la
formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi
dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere
superiore,  in  misura  significativa,  al  valore  medio annuo degli
investimenti  operati  nel  biennio  precedente l'avvio del programma
stesso;
    c) le   sospensioni   dal   lavoro  devono  essere  motivatamente
ricollegabili,   nell'entita'   e   nei   tempi,   al   processo   di
ristrutturazione   da   realizzare.  Il  rapporto  tra  i  lavoratori
coinvolti  nei  processi  formativi  e quelli sospesi non puo' essere
inferiore  al  30%.  Per  i  programmi  superiori a dodici mesi, deve
essere  esplicitato  il  piano  di gestione delle sospensioni e degli
esuberi,  avendo  riguardo  alle  verifiche  previste  per i semestri
successivi  al  primo  anno,  dall'art.  4,  comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
    d) devono  essere  esplicitamente  e dettagliatamente indicate le
modalita' di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
  2.  Ai  fini  dell'approvazione  del  programma di ristrutturazione
aziendale  di  cui  al  comma  1o  deve  riscontrarsi  la contestuale
ricorrenza  delle  condizioni  di  cui  alle  lettere  da a) a d) del
medesimo comma 1.