Art. 5.
            Complessita' dei processi produttivi ai fini
                  della proroga del periodo di CIGS
                   per ristrutturazione aziendale
  1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per
le quali si verificano le seguenti condizioni:
    a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei
costi  della  formazione  e  riqualificazione professionale, relativi
alle   operazioni  di  ristrutturazione  nel  periodo  del  pregresso
programma biennale;
    b) modificazioni   tecniche   del   processo   produttivo  emerse
successivamente   a  quanto  previsto  nel  programma  biennale,  che
determinino  ulteriori  investimenti  nella  misura  di almeno il 20%
rispetto  al pregresso programma biennale. Il programma di interventi
deve, comunque, contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e
l'attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta al
recupero di risorse interne;
    c) dimensione   occupazionale   di   ciascuna   unita'  aziendale
dell'impresa  non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una
sola  unita';  non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate piu'
unita';
    d) le   sospensioni   dal   lavoro  devono  essere  motivatamente
ricollegabili,  nell'entita' e nei tempi, al programma da realizzare.
Il  rapporto  tra  i  lavoratori  coinvolti  nei processi formativi e
quelli sospesi non puo' essere inferiore al 30%.
  2.  Ai  fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga
di  cui  al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.