Art. 5. Complessita' dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale 1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le seguenti condizioni: a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale; b) modificazioni tecniche del processo produttivo emerse successivamente a quanto previsto nel programma biennale, che determinino ulteriori investimenti nella misura di almeno il 20% rispetto al pregresso programma biennale. Il programma di interventi deve, comunque, contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e l'attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne; c) dimensione occupazionale di ciascuna unita' aziendale dell'impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unita'; non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate piu' unita'; d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non puo' essere inferiore al 30%. 2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.