Art. 6.
          Complessita' connessa alle ricadute occupazionali
              ai fini della proroga del periodo di CIGS
                   per ristrutturazione aziendale
  1.  Si  considerano  rilevanti  le  conseguenze  occupazionali  dei
programmi  delle  imprese  per  le  quali  si verifichino le seguenti
condizioni:
    a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei
costi  della  formazione  e  riqualificazione professionale, relativi
alle   operazioni  di  ristrutturazione  nel  periodo  del  pregresso
programma biennale;
    b) dimensione  occupazionale  dell'impresa  nel suo complesso non
inferiore  a  200  addetti  e  concorso  di piu' unita' aziendali sul
territorio nazionale interessate dai problemi occupazionali;
    c) esuberi   al  termine  del  pregresso  programma  biennale  di
ristrutturazione  nelle  unita'  aziendali interessate, in misura non
inferiore  al  25%  della  forza  lavoro  risultante  all'inizio  del
predetto programma;
    d) ricorso  medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un
numero  di  addetti  non  inferiore  al 50% degli esuberi di cui alla
lettera c);
    e) esplicitazione    delle   ragioni   tecniche   inerenti   alla
complessita'  della  gestione  delle  sospensioni  e  degli  esuberi,
nonche'  del  connesso  programma per il quale si richiede la proroga
del  trattamento  di  integrazione  salariale. Il programma aziendale
deve  comunque  contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e
sull'attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta
al recupero di risorse interne;
    f) le   sospensioni   dal   lavoro  devono  essere  motivatamente
ricollegabili,  nell'entita' e nei tempi, al programma da realizzare.
Il  rapporto  tra  i  lavoratori  coinvolti  nei processi formativi e
quelli sospesi non puo' essere inferiore al 30%.
  2.  Ai  fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga
di  cui  al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle
condizioni di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma 1.