Art. 6. Complessita' connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale 1. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni: a) attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale; b) dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti e concorso di piu' unita' aziendali sul territorio nazionale interessate dai problemi occupazionali; c) esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione nelle unita' aziendali interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto programma; d) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera c); e) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonche' del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull'attivita' di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne; f) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al programma da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non puo' essere inferiore al 30%. 2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma 1.