Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 1. Le istanze di prima approvazione dei programmi predisposti per una delle cause di intervento disciplinate dal presente decreto, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' le eventuali successive domande di modifica ovvero di proroga inerenti ai suddetti programmi, sono, comunque, valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996. 2. L'efficacia delle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1. 3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2002 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 162