Art. 7.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Le  istanze di prima approvazione dei programmi predisposti per
una  delle  cause  di  intervento  disciplinate dal presente decreto,
presentate  dalle  imprese  prima  della  pubblicazione  del medesimo
decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche'
le  eventuali  successive  domande  di  modifica  ovvero  di  proroga
inerenti  ai  suddetti programmi, sono, comunque, valutate sulla base
dei  precedenti  criteri stabiliti dalle delibere CIPE del 18 ottobre
1994 e del 26 gennaio 1996.
  2.  L'efficacia  delle  delibere  CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26
gennaio   1996   cessa  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad
eccezione di quanto previsto dal comma 1.
  3.  Il  presente decreto non trova applicazione nei confronti delle
imprese  editrici  di  giornali  quotidiani  e  agenzie  di  stampa a
diffusione  nazionale,  nonche'  editrici e/o stampatrici di giornali
periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il
settore  dell'editoria,  dall'art.  7,  comma  3,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236.
  4.   L'efficacia   del  presente  decreto  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 agosto 2002
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 162