IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18   settembre   2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  222  del  30 settembre 2002, concernente la
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia
di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;
  Considerato  che  l'evento sismico ha reso inagibili o parzialmente
inagibili  edifici  pubblici  e privati, nonche' edifici di interesse
storico ed artistico;
  Visto  il  rapporto  preliminare  sui danni agli edifici pubblici e
privati,  redatto dalla regione Siciliana a seguito della campagna di
sopralluoghi coordinati dal Centro operativo misto insediatosi presso
l'Ufficio territoriale di governo di Palermo;
  Vista   la   nota  com.  136/63  pervenuta  al  Dipartimento  della
protezione  civile  il  24 settembre 2002 del gruppo di lavoro per la
salvaguardia  dei  beni  culturali  dai  rischi  naturali,  di cui al
decreto  interministeriale  133  del  23 gennaio 2001, concernente la
stima  sintetica  provvisoria dei danni relativi ai beni di interesse
storico-artistico;
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione di interventi
urgenti ed indifferibili;
  Vista  la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  "Disposizioni  per  la  ricostruzione  e  la
rinascita  delle  zone  colpite  dagli  eventi  sismici  del  13 e 16
dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,
che  prevede  che  il  Ministro  delegato  per il coordinamento della
protezione   civile   adotta,  d'intesa  con  la  regione  Siciliana,
ordinanze  di  snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del
26  marzo  1992,  n.  2293/FPC  del  25 giugno  1992,  n. 2414 del 18
settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996,
n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1 ottobre 1998, n. 2977 del 15
aprile  1999,  n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000,
n.  3083  del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105
del 7 febbraio 2001 e n. 3140 del 7 giugno 2001;
  Vista  la nota n. 539 del 26 febbraio 2002, con la quale la regione
Siciliana   ha   chiesto  l'adozione  di  norme  di  acceleramento  e
snellimento  delle  procedure  per  taluni  obiettivi  previsti dalla
citata  legge  n.  433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
  Sentito  il  Ministero  dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione;
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Sentito il prefetto di Palermo;
  Sentiti la provincia ed il comune di Palermo;
  D'intesa con la regione Siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai comuni
della  provincia  di  Palermo  nei  quali,  in  relazione agli eventi
sismici  del  6  settembre  2002,  e'  stata registrata un'intensita'
macrosismica (MCS) uguale o superiore al quinto grado.