IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002; Considerato che l'evento sismico ha reso inagibili o parzialmente inagibili edifici pubblici e privati, nonche' edifici di interesse storico ed artistico; Visto il rapporto preliminare sui danni agli edifici pubblici e privati, redatto dalla regione Siciliana a seguito della campagna di sopralluoghi coordinati dal Centro operativo misto insediatosi presso l'Ufficio territoriale di governo di Palermo; Vista la nota com. 136/63 pervenuta al Dipartimento della protezione civile il 24 settembre 2002 del gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali, di cui al decreto interministeriale 133 del 23 gennaio 2001, concernente la stima sintetica provvisoria dei danni relativi ai beni di interesse storico-artistico; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa"; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione Siciliana, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Viste le ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995, n. 2436 del 9 maggio 1996, n. 2437 del 9 maggio 1996, n. 2768 del 25 marzo 1998, n. 2857 del 1 ottobre 1998, n. 2977 del 15 aprile 1999, n. 3050 del 31 marzo 2000, n. 3059 del 30 maggio 2000, n. 3083 del 28 settembre 2000, n. 3104 del 26 gennaio 2001, n. 3105 del 7 febbraio 2001 e n. 3140 del 7 giugno 2001; Vista la nota n. 539 del 26 febbraio 2002, con la quale la regione Siciliana ha chiesto l'adozione di norme di acceleramento e snellimento delle procedure per taluni obiettivi previsti dalla citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni; Sentito il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentito il prefetto di Palermo; Sentiti la provincia ed il comune di Palermo; D'intesa con la regione Siciliana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai comuni della provincia di Palermo nei quali, in relazione agli eventi sismici del 6 settembre 2002, e' stata registrata un'intensita' macrosismica (MCS) uguale o superiore al quinto grado.