Art. 10.
  1.  Per  assicurare  la  regolarita'  dei finanziamenti delle opere
incluse  nei programmi della citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991
e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  l'Assessorato  del
bilancio  e  delle  finanze  della  regione  Siciliana  provvede alla
automatica  reiscrizione  nell'esercizio  finanziario  successivo  di
tutte  le  somme,  passibili  di  perenzione,  impegnate a favore dei
soggetti delegati.