Art. 10. 1. Per assicurare la regolarita' dei finanziamenti delle opere incluse nei programmi della citata legge n. 433 del 31 dicembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assessorato del bilancio e delle finanze della regione Siciliana provvede alla automatica reiscrizione nell'esercizio finanziario successivo di tutte le somme, passibili di perenzione, impegnate a favore dei soggetti delegati.