Art. 11.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  dei  precedenti
articoli   della   presente   ordinanza;  pertanto,  eventuali  oneri
derivanti  da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo
insorgenti, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 novembre 2002

                                                Il Presidente
                                         del Consiglio dei Ministri
                                                  Berlusconi