Art. 3. 1. Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza, i commissari delegati predispongono appositi piani, recanti l'individuazione degli interventi di ripristino in condizioni di sicurezza degli edifici danneggiati in modo grave e significativo dalla crisi sismica del 6 settembre 2002. Nei piani dovranno essere specificati gli enti attuatori, i proprietari degli immobili, la localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi, da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'importo stimato di progetto, il contributo concedibile ed il tempo necessario per l'esecuzione dell'opera. 2. I piani predisposti dai commissari delegati sono sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, e sono resi esecutivi successivamente a tale presa d'atto. 3. I commissari delegati individuano nei rispettivi piani gli interventi urgenti ed indifferibili, che dovranno essere realizzati entro il termine di novanta giorni dalla data di presa d'atto di cui ai commi 2 e 5. 4. Agli interventi ricompresi nel piano di cui ai commi 1 e 5 si applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai fini di cui al presente comma puo' essere utilizzata la procedura della Conferenza di servizi, i cui termini previsti dalla vigente legislazione sono ridotti alla meta'. 5. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti preposti, i piani possono essere rimodulati per una sola volta. Tali rimodulazioni sono soggette alla preventiva presa d'atto di cui al comma 2, e potranno essere presentate entro sei mesi dalla prima presa d'atto.