Art. 3.
  1.  Entro centoventi giorni dall'adozione della presente ordinanza,
i   commissari   delegati   predispongono   appositi  piani,  recanti
l'individuazione  degli  interventi  di  ripristino  in condizioni di
sicurezza  degli  edifici  danneggiati  in modo grave e significativo
dalla  crisi  sismica del 6 settembre 2002. Nei piani dovranno essere
specificati  gli  enti  attuatori,  i  proprietari degli immobili, la
localizzazione dei medesimi, l'esito dei sopralluoghi, da effettuarsi
entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione della presente ordinanza,
l'importo  stimato di progetto, il contributo concedibile ed il tempo
necessario per l'esecuzione dell'opera.
  2. I piani predisposti dai commissari delegati sono sottoposti alla
presa  d'atto  del  Dipartimento della protezione civile, e sono resi
esecutivi successivamente a tale presa d'atto.
  3.  I  commissari  delegati  individuano  nei  rispettivi piani gli
interventi  urgenti  ed indifferibili, che dovranno essere realizzati
entro  il termine di novanta giorni dalla data di presa d'atto di cui
ai commi 2 e 5.
  4.  Agli  interventi  ricompresi nel piano di cui ai commi 1 e 5 si
applicano le procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Ai
fini  di  cui  al  presente comma puo' essere utilizzata la procedura
della  Conferenza  di  servizi,  i cui termini previsti dalla vigente
legislazione sono ridotti alla meta'.
  5. In conseguenza di ulteriori accertamenti effettuati dai soggetti
preposti,  i piani possono essere rimodulati per una sola volta. Tali
rimodulazioni  sono  soggette  alla preventiva presa d'atto di cui al
comma  2,  e  potranno  essere  presentate entro sei mesi dalla prima
presa d'atto.