Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Possono  fare  ricorso  al  contratto  di solidarieta' tutte le
aziende  rientranti  nel  campo  di  applicazione della disciplina in
materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le
aziende  appaltatrici  di  servizi  di mense e di servizi di pulizia,
alle condizioni previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile
1981,  n.  155  e  dall'art.  1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451. In conformita' alla suddetta disciplina, la concessione
del  trattamento  regolato  dal  presente  decreto trova applicazione
limitatamente  alle  imprese che abbiano occupato medianiente piu' di
quindici  lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione
dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi,
a  tal  fine,  anche  gli  apprendisti  ed  i  lavoratori assunti con
contratto di formazione lavoro.
  2.  Il  requisito  occupazionale  di  cui  al  comma  1  non  trova
applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie
di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di
giornali   periodici,  considerata  la  specialita'  della  normativa
sancita,  per  il  settore  dell'editoria,  dall'art. 7, comma 3, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
  3.  Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarieta' le
imprese  che  abbiano  presentato  istanza  per essere ammesse ad una
delle  procedure  concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n.
223  del  1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette
procedure.
  4.  Il  contratto  di  solidarieta' non si applica nei casi di fine
lavoro  e  fine  fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo,
nel  caso  di  imprese  rientranti  nel  settore  edile,  deve essere
indicato nel suddetto contratto il nominativo dei lavoratori inseriti
nella  struttura  permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli
appartenenti al casi sopra richiamati.
  5.  Il  ricorso  al  contratto  di  solidarieta' non e' ammesso per
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  instaurati  al  fine di
soddisfare le esigenze di attivita' produttive soggette a fenomeni di
natura stagionale.