Art. 2. Campo di applicazione 1. Possono fare ricorso al contratto di solidarieta' tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. In conformita' alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato medianiente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro. 2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. 3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarieta' le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure. 4. Il contratto di solidarieta' non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, deve essere indicato nel suddetto contratto il nominativo dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli appartenenti al casi sopra richiamati. 5. Il ricorso al contratto di solidarieta' non e' ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attivita' produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.