Art. 4.
                        Modalita' applicative
  1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto
tra le parti il contratto di solidarieta', deve essere quantificato e
motivato nel contratto stesso.
  2.  Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche
tenuto  conto  degli  indicatori  economico  finanziari (risultato di
impresa,     fatturato,     risultato    operativo    indebitamento),
complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai
quali   deve  emergere  un  andamento  a  carattere  negativo  ovvero
involutivo.
  3.  La  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e'  stabilita, ai sensi
dell'art.  5, comma 1, della citata legge n. 236 del 1993, cosi' come
modificato  dall'art. 6, comma 2, della legge n. 608 del 1996, citata
nelle  premesse,  nelle  forme  di riduzione dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile.
  4.  Nel  contratto di solidarieta' non puo' essere prevista, in via
generale,  una  durata  inferiore  a  dodici  mesi  e,  come previsto
dall'art.  1,  comma  2,  della  legge  n.  863  del 1984, una durata
superiore a ventiquattro mesi.
  5.  In  via  generale,  il contratto di solidarieta' e' considerato
idoneo  a  perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione
di  orario  concordata  tra le parti e' tale che il totale del numero
delle  ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al
contratto  stesso  risulti  superiore  nella  misura  del 30%, ovvero
inferiore  nella  stessa  misura percentuale, al numero delle ore che
sarebbero  state  effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il
parametro  di riferimento e' costituito dall'orario di lavoro su base
settimanale.
  6.  Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior
lavoro,  ritengano  di  derogare nel senso di una minore riduzione di
orario, cosi' come gia' determinata nel contratto di solidarieta', le
modalita' di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso.
L'azienda  comunica  l'avvenuta  variazione  di  orario al competente
ufficio  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti
i  casi  in  cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di
orario,  gia'  ridotto  in  virtu'  del contratto di solidarieta', e'
obbligatoria  la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarieta'
e la conseguente presentazione di nuova domanda.
  7.  In  via  generale,  non  sono  ammesse  prestazioni  di  lavoro
straordinario  per i lavoratori posti in solidarieta', oltre l'orario
full-time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.