Art. 4. Modalita' applicative 1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarieta', deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso. 2. Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo. 3. La riduzione dell'orario di lavoro e' stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 236 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 608 del 1996, citata nelle premesse, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile. 4. Nel contratto di solidarieta' non puo' essere prevista, in via generale, una durata inferiore a dodici mesi e, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 863 del 1984, una durata superiore a ventiquattro mesi. 5. In via generale, il contratto di solidarieta' e' considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti e' tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento e' costituito dall'orario di lavoro su base settimanale. 6. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, cosi' come gia' determinata nel contratto di solidarieta', le modalita' di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di orario, gia' ridotto in virtu' del contratto di solidarieta', e' obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarieta' e la conseguente presentazione di nuova domanda. 7. In via generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarieta', oltre l'orario full-time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.