Art. 6. Richiesta di un nuovo contratto di solidarieta' 1. Qualora il contratto di solidarieta' raggiunga la durata massima prevista dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, un nuovo contratto di solidarieta' puo' essere stipulato, per le medesime unita' aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi.