Art. 6.
           Richiesta di un nuovo contratto di solidarieta'
  1. Qualora il contratto di solidarieta' raggiunga la durata massima
prevista  dall'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
un  nuovo  contratto  di  solidarieta'  puo' essere stipulato, per le
medesime unita' aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi
dodici mesi.