Art. 7. Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere superato nelle singole unita' produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarieta' abbia la finalita' di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilita' di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991. In tale caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di solidarieta', nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalita'.