Art. 7.
  Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991
  1.  Fermo  restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35,
del  decreto-legge  n.  510  del 1996, convertito, con modificazioni,
nella  legge  n.  608  del  1996,  il limite massimo di fruizione del
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  stabilito
dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere
superato  nelle  singole  unita'  produttive,  qualora  il ricorso al
contratto di solidarieta' abbia la finalita' di strumento alternativo
alla  procedura  per  la dichiarazione di mobilita' di cui all'art. 4
della  citata  legge  n.  223  del  1991.  In tale caso, la deroga al
predetto  limite  massimo  deve essere finalizzata al mantenimento in
azienda  di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di
solidarieta',  nel  quale  deve  essere  espressamente  confermata la
predetta finalita'.