Art. 8. Disposizioni finali 1. Le modalita' ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2002 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 163