Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1.  Le  modalita'  ed i criteri indicati nei precedenti articoli si
applicano ai contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana del presente decreto.
  2.   L'efficacia   del  presente  decreto  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla  Corte  dei  conti  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 agosto 2002
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 163