IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  il  compito  di  dettare i criteri generali per la
gestione   degli   interventi   di   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale;
  Visto  l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che ha esteso ai dipendenti delle aziende appaltatrici dei servizi di
pulizia  e,  se  costituite  in  forma  cooperativa,  anche  ai  soci
lavoratori, il trattamento straordinario di integrazione salariale;
  Visto  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
  Considerato  che,  successivamente  all'entrata in vigore del sopra
richiamato  art. 1, comma 7, della legge n. 451 del 1994, il Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  (CIPE)  non ha
adottato  specifici  criteri  sulle  modalita'  di  accertamento  dei
presupposti   e   delle   condizioni  per  l'intervento  della  Cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  in favore dei dipendenti e dei
soci delle citate imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione   economica   (CIPE)   n.  96  del  15 novembre  2001,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  6 febbraio 2002,
recante  "Modifica  dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzioni
di  funzioni  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che
ha  attribuito  al  Ministro del lavoro la determinazione dei criteri
generali   per   la   gestione   degli   interventi   di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Vista   la   propria   direttiva   generale   annuale   sull'azione
amministrativa  e sulla gestione, emanata, per l'anno 2002, in data 8
febbraio  2002  e  registrata  alla Corte dei conti il 13 marzo 2002,
nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti
criteri;
  Ritenuto   pertanto   urgente   individuare  criteri  e  requisiti,
oggettivi   e   soggettivi,  per  quanto  concerne  le  modalita'  di
accertamento   delle  condizioni  per  l'intervento  di  integrazione
salariale  straordinaria  in  favore  dei dipendenti e dei soci delle
imprese appaltatrici dei servizi di pulizia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Requisiti
  1.  Gli  accertamenti  effettuati  di  cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1994,  n.  451,  sono effettuati secondo le
modalita' di seguito indicate:
    a) Requisiti soggettivi:
      a1)  essere  alle  dipendenze  di  un'azienda  appaltatrice  di
servizi di pulizia che comprenda nel proprio organico almeno quindici
addetti  per i quali vengano versati i contributi CIG. Tale requisito
sussiste   anche   nel   caso  del  socio  lavoratore  ove  l'azienda
appaltatrice   di   servizi   di  pulizia  sia  costituita  in  forma
cooperativa;
      a2) svolgere tale attivita' in modo prevalente e continuativo;
      a3)  essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro
ridotto  in dipendenza di una contrazione dell'attivita' dell'azienda
committente.
    b) Requisiti oggettivi:
      b1)  la contrazione dell'attivita' dell'azienda di pulizia deve
essere  in  diretta  connessione  con  la  contrazione dell'attivita'
dell'impresa  committente,  verificatasi a seguito dell'attuazione di
programmi   di   crisi   aziendale,   o  di  ristrutturazione,  o  di
riorganizzazione o di conversione industriale;
      b2)  le difficolta' dell'impresa committente devono essere gia'
state  oggetto  di specifici provvedimenti di integrazione salariale,
ivi  compreso  l'intervento di integrazione salariale a seguito della
sottoscrizione   di   contratti   di   solidarieta'   ai   sensi  del
decreto-legge  n.  726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 863 del 1984, citato nelle premesse.
  2.   Ai   fini  della  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
soggettivi  l'impresa  interessata  deve  fornire  specifici elementi
informativi in ordine:
    a) durata dei contratti di lavoro;
    b) orario di lavoro giornaliero;
    c) esclusivita' del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice
dei  servizi  pulizia  o eventuali altri lavori svolti dal dipendente
(con indicazione delle ore dedicate ad altre attivita).
  3.  Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa dovra'
allegare  all'istanza  presentata  nei  modi  e nei termini di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, citato nelle
premesse,  una  dichiarazione  della societa' committente dalla quale
risulti:
    a) l'organico  di  stabilimento nel periodo in cui e' stato fatto
ricorso alla CIG straordinaria;
    b)  il  numero  dei  lavoratori  sospesi a zero ore o lavoranti a
orario ridotto (specificando l'entita' della riduzione).