Art. 2.
                         Disposizioni finali
  1.   La  richiesta  di  intervento  straordinario  di  integrazione
salariale  ai  sensi del presente decreto deve contenere il programma
che  l'impresa  esercente  l'attivita'  di pulizia intende attuare al
fine  di  ridurre  l'eventuale  esubero del personale, anche mediante
attivita'  di  formazione e riqualificazione professionale rivolta al
recupero di risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego
presso altre aziende appaltanti.
  2.  L'intervento  di  integrazione salariale in favore dell'azienda
appaltatrice richiedente non puo' eccedere il periodo di ricorso alla
CIG straordinaria effettuato dall'azienda committente.
  3.  Le  modalita'  ed  i  criteri  indicati nel presente decreto si
applicano alle istanze presentate al competente ufficio del Ministero
del  lavoro  e  delle politiche sociali, successivamente alla data di
pubblicazione  del  medesimo  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  4.   L'efficacia   del  presente  decreto  decorre  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla  Corte  dei  conti  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 agosto 2002
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 164