IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la  legge  4 dicembre  1956,  n.  1404,  recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  che,  ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  regio  decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto  l'art.  34  della  citata  legge n. 183/1989 che individua i
consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
  Vista  la  legge  16 dicembre  1993,  n.  520, recante norme per la
soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria;
  Visto  l'art.  66  del  decreto-legge  26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con  l'art.  3 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
statuizioni  di  cui  all'art.  1,  primo periodo, della sopra citata
legge   n.   520   del  1993,  si  intendono  riferite  all'esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;
  Visto  l'art. 4, comma 3, della legge 7 marzo 1997, n. 53, il quale
dispone  che  restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dell'art.  3  del citato decreto-legge 8 agosto 1996, n.
443;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del consorzio idraulico
di  terza  categoria "Colatore Aspice" (Cremona) sono state ultimate,
per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.  1404/1956, puo'
dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
  Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
  Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con
un  disavanzo  di L. 64.850.417 ripianato con interventi finanziari a
carico  del  conto  n.  21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14
della  citata legge n. 1404/1956, acceso presso la tesoreria centrale
dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  del consorzio idraulico di terza
categoria "Colatore Aspice" (Cremona) e' chiusa a tutti gli effetti.