Art. 3.
                            Funzionamento
  1.  Salvo  i  casi  di  urgenza  o  emergenza,  le convocazioni del
Comitato  sono disposte dal presidente con preavviso di almeno cinque
giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
  2.   Le  decisioni  sono  assunte  con  l'assenso  dei  due  gruppi
rispettivamente  costituiti dai componenti designati dalla Conferenza
di  cui all'art. 2, comma 2, e dai componenti in rappresentanza delle
amministrazioni    statali.   L'assenso   e'   espresso   di   regola
all'unanimita' dai membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta,  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza dei membri di
ciascuno dei due gruppi.
  3. Il Comitato dura in carica tre anni.
  4.  Il  servizio  di segreteria, relazioni con il pubblico e organi
collegiali  del  Dipartimento  della  protezione  civile  assicura  i
compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
  5.  I  componenti  del Comitato svolgono la propria attivita' senza
compensi.  Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni
del   Comitato   sono   a  totale  carico  delle  amministrazioni  di
appartenenza.
  Il  presente  regolamento viene inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  ed  entra  in vigore dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 settembre 2002

                                       Il Presidente
                                 del Consiglio dei Ministri
                                         Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 12 foglio n. 116.