Art. 3. Funzionamento 1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione. 2. Le decisioni sono assunte con l'assenso dei due gruppi rispettivamente costituiti dai componenti designati dalla Conferenza di cui all'art. 2, comma 2, e dai componenti in rappresentanza delle amministrazioni statali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dai membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei membri di ciascuno dei due gruppi. 3. Il Comitato dura in carica tre anni. 4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato. 5. I componenti del Comitato svolgono la propria attivita' senza compensi. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza. Il presente regolamento viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2002 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12 foglio n. 116.