IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per
la  rivendicazione  della  produzione  dei  vini  v.q.p.r.d.  per  la
campagna vendemmiale 2002-2003;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei  vini  "Alto  Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o
"Sudtiroler")  ed il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
  Vista  la  domanda  presentata dalla provincia autonoma di Bolzano,
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione dei
vini  a  denominazione di origine controllata "Alto Adige" (in lingua
tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler");
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine   controllata  dei  vini  "Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
"Sudtirol"  o  "Sudtiroler")  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 208 del 5 settembre 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione  al  parere  ed alla proposta di disciplinare di produzione
sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   "Alto   Adige"   (in   lingua   tedesca   "Sudtirol"  o
"Sudtiroler"),   in  conformita'  al  parere  espresso  dal  Comitato
soprarichiamato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata   "Alto   Adige"   (in   lingua   tedesca   "Sudtirol"  o
"Sudtiroler"),  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14  aprile 1975, e successive modifiche, e' sostituito per intero nel
testo  annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2002.