Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, gia' a partire
dalla  vendemmia  2002, i vini a denominazione di origine controllata
"Alto   Adige"   (in   lingua  tedesca  "Sudtirol"  o  "Sudtiroler"),
proveniente  da  vigneti  non  ancora  iscritti  al relativo albo, ma
aventi  base  ampelografica  conforme  alle disposizioni dell'annesso
disciplinare  di  produzione,  sono tenuti ad effettuare - ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante  norme  relative  all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle
uve,  la  denuncia  dei rispettivi terreni vitati presso i competenti
organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito
Albo  dei  vigneti  entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  I  vigneti  denunciati  ai sensi del precedente art. 2, possono
essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,  solo  per  l'annata  2002,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della  provincia autonoma di
Bolzano,  le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso
in   cui  la  provincia  stessa  non  abbia  potuto  effettuare,  per
dichiarata  impossibilita'  tecnica,  gli  accertamenti  di idoneita'
previsti dalla normativa vigente.