Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler"), proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di Bolzano, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la provincia stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.