Art. 3.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Alto
Adige"  (in  lingua  tedesca  "Sudtirol" o "Sudtiroler") e' tenuto, a
norma  di  legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e dei requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 novembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate