(all. 1 - art. 1)
         DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
                 DI ORIGINE CONTROLLATA "ALTO ADIGE"
             (in lingua tedesca, Südtirol o Südtiroler")

                               Art. 1.
                        Denominazioni e vini
    La   denominazione   di   origine  controllata,  "Alto  Adige"  o
"dell'Alto  Adige"  in  lingua  tedesca  "Südtirol" o "Südtiroler" e'
riservata  ai  vini  che corrispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti  nel  presente  disciplinare  di produzione per le seguenti
tipologie:
    1. tipologie relative ai vini "Alto Adige":
      bianco (o weiÞ), anche passito;
      spumante   (bianco,  rose',  Chardonnay,  Pinot  grigio,  Pinot
bianco, Pinot nero);
      Vendemmia tardiva (con menzione del vitigno);
      Passito (con la menzione di uno o due vitigni);
      Moscato giallo o Goldmuskateller;
      Pinot bianco o WeiÞburgunder;
      Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder;
      Chardonnay;
      Riesling italico o Welschriesling;
      Riesling;
      Müller Thurgau;
      Sylvaner o Silvaner;
      Sauvignon;
      Kerner;
      Traminer aromatico o Gewürztraminer;
      Moscato rosa o Rosenmuskateller anche "passito";
      Lagrein rosato o rose' o Lagrein Kretzer;
      Lagrein;
      Merlot rosato o rose' o Merlot Kretzer;
      Merlot;
      Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc;
      Cabernet-Lagrein;
      Cabernet-Merlot;
      Lagrein - Merlot;
      Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;
      Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder Kretzer o rose';
      Malvasia o Malvasier;
      Schiava  o  Schiava  grossa  o  Schiava  gentile  o Vernatsch o
GroÞvernatsch o Edelvernatsch;
      Schiava grigia o Grauvernatsch;
    2. "Alto Adige" sottozona "Colli di Bolzano" o "Bozner Leiten";
    3.  "Alto  Adige"  sottozona "Meranese di Collina" o "Meranese" o
"Meraner Hügel" o "Meraner";
    4. "Alto Adige" sottozona "Santa Maddalena" o "St. Magdalener";
    5. Tipologie relative ai vini "Alto Adige": Sottozona "Terlano" o
"Terlaner":
      Pinot bianco o WeiÞburgunder;
      Chardonnay,
      Riesling italico;
      Riesling;
      Sauvignon;
      Silvaner o Sylvaner;
      Müller Thurgau;
      Pinot Grigio o Ruländer;
    6. Tipologie relative ai vini "Alto Adige":
      Sottozona "Valle Isarco" o "Eisacktal" o "Eisacktaler":
      Traminer aromatico o Gewürztraminer;
      Pinot grigio o Ruländer;
      Veltliner;
      Silvaner o Sylvaner;
      Müller Thurgau;
      Kerner;
      Riesling;
      Klausner Laitacher;
    7. Tipologie relative ai vini "Alto Adige":
      Chardonnay;
      Kerner;
      Müller Thurgau;
      Pinot bianco o WeiÞburgunder;
      Pinot grigio o Ruländer;
      Riesling;
      Traminer aromatico o Gewürztraminer;
      Sauvignon;
      Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;
      Schiava o Vernatsch.
    Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Südtirol") puo' essere
utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento  della  Commissione  n.  753/2002,  per  i  vini "Lago di
Caldaro"  o  "Caldaro"  recanti  la  menzione  "classico"  (in lingua
tedesca  "klassisch"  o  "klassisches  Ursprungsgebiet")  o "classico
superiore",  ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano,
Termeno,  Cortaccia,  Vadena,  Egna,  Montagna,  Ora e Bronzolo, come
previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine
controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro".
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    La  denominazione  d'origine  controllata  di  cui  all'art. 1 e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in
ambito aziendale, aventi la seguente composizione varietale:
      2.1.  "Alto  Adige"  o  "deIl'Alto  Adige"  (in  lingua tedesca
"Südtirol" "Südtiroler") senza sottozona di cui all'art. 1:
        a) con  la  specificazione del vitigno: vigneti con almeno il
85% del corrispondente vitigno.
    Possono  essere  presenti  nei vigneti, per la differenza fino al
15%  altri  vitigni  a  frutto  di  colore analogo e raccomandati e/o
autorizzati per la provincia autonoma di Bolzano;
        b) con  la  specificazione  di  due vitigni (Cabernet-Merlot,
Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein):
          vigneti   che   possono   concorrere   congiuntamente  alla
produzione  dei  mosti e dei vini. Entrambe le varieta' devono essere
presenti  per  oltre  il  15%  del  totale.  In  etichetta il vitigno
preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri
uguali  e  sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il
Cabernet franc e il Cabernet sauvignon;
        c) spumante  a  fermentazione  in bottiglia: uve Pinot bianco
e/o  Pinot  nero  e/o Chardonnay, iscritti ai rispettivi albi. Per il
tipo "rose'" il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;
        d) bianco  anche  "passito":  Chardonnay e/o Pinot bianco e/o
Pinot  grigio almeno per il 75%. Devono essere presenti almeno due di
tali  varieta',  ma  nessuna  deve  superare  il  70%  del totale. Il
restante  25%  massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon
e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner;
        e) passito  con  la specificazione di due vitigni: Chardonnay
e/o  Pinot  bianco  e/o Pinot grigio e/o Müller Thurgau e/o Sauvignon
e/o  Riesling  e/o  Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer e/o Kerner
e/o  Moscato  Giallo.  Devono essere presenti due di tali varieta' ed
entrambe devono essere presenti per oltre il 15% del totale.
    2.2.   "Alto   Adige"  "Colli  di  Bolzano"  (in  lingua  tedesca
"Südtirol"  "Bozner  Leiten"); "Alto Adige" "Meranese di Collina" (in
lingua  tedesca  "Südtirol" "Meraner Hügel" o "Alto Adige" "Meranese"
(in   lingua  tedesca  "Südtirol"  "Meraner");  "Alto  Adige"  "Santa
Maddalena"  (in  lingua tedesca "Südtirol" "St. Magdalener"): vigneti
con  almeno  il  85%  di  vitigni  Schiava  (e  sottovarieta). Per la
differenza  fino  al 15% e' consentita la presenza di altri vitigni a
frutto di colore analogo e raccomandati e/o autorizzati.
    2.3.   "Alto  Adige"  "Terlano"  (in  lingua  tedesca  "Südtirol"
"Terlaner"):
      a) Con specificazione di vitigno: vigneti costituiti per almeno
il  85  %  dai  vitigni  della  varieta'  specificata  (Pinot bianco,
Chardonnay,  Riesling  italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller
Thurgau,  Pinot  Grigio). Possono essere presenti nei vigneti, per la
differenza  fino  al  15%  altri vitigni a frutto di colore analogo e
raccomandati e/o autorizzati;
      b) senza  specificazione  di  vitigno, vigneti con Pinot bianco
e/o  Chardonnay  non  meno  del  50%  e  per la restante percentuale,
congiuntamente  o  disgiuntamente  da:  Riesling  italico,  Riesling,
Sauvignon,  Sylvaner,  Müller  Thurgau  e Pinot Grigio. E' ammessa la
presenza  di  altri vitigni a frutto di colore analogo e raccomandati
e/o autorizzati, nella misura massima del 15%;
    2.4.  "Alto  Adige"  "Valle Isarco" (in lingua tedesca "Südtirol"
"Eisacktal" o "Südtirol" "Eisacktaler"):
      a) accompagnato  dal  nome  di  una  delle  seguenti  varieta':
Traminer aromatico o Gewürztraminer, Pinot grigio o Ruländer o Grauer
Burgunder,  Veltliner,  Sylvaner  o Silvaner, Müller Thurgau, Kerner,
Riesling  -  vigneti  costituiti per almeno il 85% dai corrispondenti
vitigni  e  per  il  restante 15 per cento massimo da altri vitigni a
frutto di colore analogo raccomandati e/o autorizzati;
      b) per  i  vini  designati  Alto  Adige  Valle Isarco (Südtirol
Eisacktal)  Klausner  Laitacher  le  uve  devono provenire da vigneti
costituiti  dai  vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot
nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro.
    2.5.  "Alto  Adige" "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Südtirol"
"Vinschgau")  con  la  menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay,
Kerner,  Müller  Thurgau,  Pinot bianco (WeiÞburgunder), Pinot grigio
(Ruländer), Riesling, Traminer aromatico (Gewürztraminer), Sauvignon,
Pinot  nero (Blauburgunder), Schiava (Vernatsch) - vigneti costituiti
per  almeno  il  85%  dai corrispondenti vitigni. Per il restante 15%
possono  essere  presenti  altri  vitigni  a frutto di colore analogo
raccomandati e/o autorizzati.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 e' cosi' stabilita:
      3.1.  "Alto  Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  (in  lingua tedesca
"Südtirol" o "Südtiroler"):
      le  uve  destinate alla produzione dei vini "Alto Adige" devono
essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano
idoneo  alla  produzione  dei  vini di qualita' previsti nel presente
disciplinare.
    In particolare la zona idonea comprende:
      a) in  tutto  o in parte il territorio dei comuni di: Andriano,
Appiano,   Bolzano,   Bronzolo,   Caines,  Caldaro,  Cermes,  Cornedo
all'Isarco,  Cortaccia,  Cortina  all'Adige,  Egna, Fie', Gargazzone,
Lagundo,  Laives,  Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Meltina, Merano,
Montagna,  Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno. San Genesio,
San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena;
      b) in  parte  il territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone,
Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e
Varna delimitati nell'art. 3, punto 3.6.;
      c) in  parte  il  territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes,
Laces,  Naturno,  Parcines  e  Silandro delimitati nell'art. 3, punto
3.7.
    3.2. "Alto Adige" sottozona "Colli di Bolzano "(in lingua tedesca
"Südtirol" "Bozner Leiten"):
      le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso
indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di
Laives  e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano,
Renon, Fie' e Cornedo.
    Tale zona e' esternamente cosi' delimitata:
      partendo  dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12
con  il confine comunale di Laives, in prossimita' del km 427,700, il
limite  segue  in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino
ad  arrivare  al  fiume  Adige.  Volge quindi a nord, sempre lungo il
confine  comunale  di  Laives,  e  poi  lungo quello di Bolzano nella
stessa  direzione,  identificandosi,  salvo brevi tratti con il fiume
Adige, fino a raggiungere la localita' Pie' di Castello del comune di
Bolzano.  Prosegue  in  direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra
dell'Adige  fino  a  incrociare  il  confine  comunale  di  Terlano a
nord-ovest  di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est
poi  il  confine  di  Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di
incrocio  con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per
le  quote  829,  786  e  742  (Masi  Schmalz, Egger, Moar e Trattoria
Colonna)  quest'ultima  sul  confine  comunale  di Bolzano. Il limite
segue  quindi  il  confine  di  Bolzano  sino  a incrociare il rio S.
Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta
in  direzione  nord  passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e
889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al
km  4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso
nord  per  tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est
sino  al  raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una
retta  che  passa  per  le  quote  763  (Lorno),  856  (Masi  Alti) e
raggiungere  quota  780  (Nop).  Da  qui la retta prosegue verso est,
raggiunge  quota  1.192  nel  centro  abitato l'Assunta, piega quindi
verso  sud,  attraversa  quota  871  e raggiunge quota 807 (Signato),
piega  quindi  verso  est  lungo una retta spezzata passante a sud di
Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da
dove  prosegue  per  la  strada  che conduce a Ospiti passando per le
quote 955, 974, 972 e 847.
    Da  quota  847  prosegue  verso  nord-est  per una retta spezzata
passante  per  le  quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982
(Belvedere),  642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue
una  retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il
fiume  Isarco  raggiunge  la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove
prosegue  per  la  rotabile  che in direzione sud raggiunge il centro
abitato di Fie' allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie'
di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est
e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910
e  842.  Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a
incrociare  la provinciale per Fie', segue questa verso ovest fino al
km  5.500  circa,  dove  per  la rotabile verso sud raggiunge Presule
(quota  878),  da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata
passante   per  le  quote  865,  979,  833,  727,  481,  722  e  823,
quest'ultima  quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra
segue  la  rotabile  che  prima verso sud e poi verso ovest raggiunge
quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso
sud-ovest  fino  a  raggiungere  Maso Wienden da dove segue una retta
spezzata  verso  ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia
la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll
(quota  944)  e  S.  Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la
rotabile  che  porta  al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi,
verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da
qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e
poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto
di partenza della descrizione.
    All'interno  della  zona  di cui sopra sono da escludersi tutti i
territori  appartenenti  alla  zona  di  produzione  del  vino "Santa
Maddalena"  di  cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso
al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 28 settembre 1971.
    3.3.  "Alto  Adige"  sottozona "Meranese di Collina" o "Meranese"
(in lingua tedesca "Südtirol Meraner Hügel" o "Meraner"):
      le uve destinate alla produzione del vino "Meranese di Collina"
o  "Meranese"  devono  essere prodotte nelle zone appresso indicate e
comprendenti  in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes,
Gargazzone,  Lagundo,  Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio,
Scena, Tesimo, Tirolo.
    Le zone sono cosi' delimitate:
Zona a sinistra del fiume Adige:
    partendo  a  sud  del  centro  abitato di Gargazzone, la linea di
delimitazione  corre  in  direzione  nord  lungo il limite del bosco,
attraverso  i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote
392  (ponte  sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler
in  comune  di  Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le
quote  523,  525,  575  e  583,  le cave (quota 568 - Montefranco) la
sorgente  a  sud  dell'Alb.  Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di
Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso
Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite
altimetrico  di  650  metri  nel  comune  di  Scena  passa  quindi in
prossimita'  di  S.  Girogio  e maso Loth per arrivare al Riopetroso,
taglia  in  questo  punto il fiume Passino dopo aver toccato le quote
634  e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle,
si  dirige  verso  nord,  toccando la quota 490, il km 6 della strada
statale  n.  44, la localita' di Collina del comune di Rifiano, segue
quindi  la  carrareccia  che  porta  nei pressi di Aica. Dal suddetto
punto  la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo
la  localita'  di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque
il  limite  altimetrico  di  650  m,  tocca la quota 575 in comune di
Rifiano   quindi   la   quota   595  in  comune  di  Caines,  aggira,
includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita' Finele,
tocca  la  quota  632  passa  a  sud  del  collegio  "Johanneum".  La
delimitazione  segue  la  carrareccia  che porta a Tirolo e da Tirolo
lungo  la  strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo
la  linea  altimetrica  di  650  metri, si congiunge al Castel Tirolo
(quota  647)  segue  nuovamente  il limite naturale formato dal bosco
passa  a  nord  dell'abitato  di  S.  Pietro,  delle case a quota 628
all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca
Pozza  oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimita' delle
case  poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di
bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra
fino  a  incontrare  la  strada che conduce a Plars. Da tale punto il
confine  di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo
le  case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine
comunale  di  Lagundo  che in tale punto coincide con il fiume Adige.
Segue  verso  est  l'Adige  fino  al ponte della strada statale n. 38
(prossimita' di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud,
fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone.
Zona a destra del fiume Adige:
    partendo  a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue
verso  nord  la  curva  di  livello  di  300 metri fino a giungere al
castello   di  Brandis  includendo  i  vigneti  annessi  al  suddetto
castello.  Segue  verso  nord  la  strada  che porta a Lana di Sopra,
passando  per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si
congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il
fiume  Adige  (ponte  a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso
nord-ovest  l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines
dove  si  innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km
195,5  circa.  Ora  il  limite  di  zona  segue  il  limite  di bosco
rispettando  il  limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a
quota  420,  Obermaier, attraversa la localita' Tramontana Zeisalter,
la  quota  534, aggira escludendo il bosco Lanci, tocca la quota 473,
prosegue   lungo  la  linea  altimetrica  di  650  metri,  passa  per
Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di
Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira
includendolo,  il  castello  Monteleone,  le  quote 545, 587 e 581 in
comune  di  Cermes,  le  quote  524, 468, 590 e 619 in comune di Lana
quindi  il  confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione
comprende  anche  i  vigneti  posti al di sotto dei 650 metri slm dei
masi   Eggman,   Forsthof  e  Sottovia  in  comune  di  S. Pancrazio,
all'imbocco  della  Val  d'Ultimo.  La  linea di delimitazione risale
quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S.
Pancrazio,  fino  all'altezza  della  quota 619 da dove, in direzione
est,  corre  parallelamente  e a nord del rio Valsura, tocca la quota
403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud
lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a
intersecare  la  strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite
si  sposta  alla  sinistra  della  suddetta  strada  statale  e corre
parallelamente  alla  stessa  sempre  verso  sud,  fino  al  punto di
partenza, a sud di castel Leone.
    In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello
S. Erasmo in comune di Tesimo.
    3.4.  "Alto Adige" sottozona "Santa Maddalena" (in lingua tedesca
"Südtirol" "St. Magdalener"):
      la  zona  di produzione del vino "Santa Maddalena" comprende in
tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa
Maddalena,  Santa  Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S.
Giorgio,  Rena  (Sabbia),  Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra,
Signato,  Laste  Basse,  Cardano  in  comune  di  Cornedo, Campiglio,
Virgolo,   Aslago,  Rencio  e  S.  Maurizio  in  comune  di  Bolzano,
Settequerce  in  comune  di  S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl,
Ebnicher e Plattner in comune di Renon.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      partendo  in  localita'  Bagni  di zolfo (km 222,5 della strada
statale  n.  38  Bolzano-Merano)  la linea di delimitazione segue, in
direzione  di  Terlano,  la  statale  n. 38 fino a raggiungere il rio
Margherita  che  risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la
linea  di  quota  500  raggiunge  la  localita'  Guncina,  dopo  aver
attraversato  i  torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord,
per  includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea
di  quota  700  per  raggiungere  il  rio  Fago  sul confine comunale
Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio
San  Genesio,  lo  discende  fino  alla  sua  affluenza  sul torrente
Talvera.  Discende  il  Talvera  fino  alla  valle  che scende tra il
cotonificio  e  Castel  Roncolo.  Risale  la valle fino a quota 600 e
lungo  questa  linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine
comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta
quota  la  linea  di delimitazione si scosta dal confine comunale per
dirigersi  a  nord  lungo  la  carrareccia  (quota  832)  proveniente
dall'Assunta;  passa  rispettivamente  a  nord  e nord-ovest dei masi
Ebnicher  e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il
tracciato  della  cremagliera  del Renon (quota 843) che discende per
incrociare di nuovo il confine comunale finche' questo corre lungo il
rio  Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del
maso  Loosmann  e  prosegue  lungo  le  quote  784,  777,  765 fino a
raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota
651.  Da  detta  quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per
raggiungere  l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della
strada  statale  n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si
sposta   alla  sinistra  del  fiume  Isarco  per  includere  il  maso
Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo
la  strada  statale  n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per
raggiungere  la  linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta
linea  di  quota  e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale
per  la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso
Bischof,  che  resta  incluso, oltrepassa in linea retta la valle del
rio  d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota
500, che segue fino alla localita' S. Geltrude, passando per Cardano,
Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest,
lungo  la  via  Castel  Flavon, alla periferia della citta', segue in
direzione  nord  la  ferrovia  fino al fiume Isarco, quindi la sponda
sinistra  dello  stesso  fino  alla  localita'  Pronzegg (quota 267),
attraversa  il  fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia
la  ferrovia  fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da
detta  stazione  la linea di delimitazione prosegue per via Brennero,
Dodiciville,   S. Giovanni,  via  S. Oswaldo,  via  Weggenstein,  via
S. Arrigo  e  raggiunge  il  torrente  Talvera  al  ponte S. Antonio.
Oltrepassato  il  ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a
pie'  di  monte  e a nord della citta', passa per le localita' Fago e
Guncina.  All'altezza  della  quota  325, lascia la quota altimetrica
predetta  per  seguire  via  Cologna  e raggiungere la vecchia strada
Gries-Merano,  continuando  lungo  quest'ultima  fino  alla localita'
Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione.
    3.5.   "Alto   Adige"  sottozona  "Terlano"  (in  lingua  tedesca
"Südtirol" "Terlaner"):
      la  zona  di  produzione  dei vini "Terlano", in lingua tedesca
"Terlaner",  comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la
parte  non  idonea  a  produzioni  vinicole  con  le  caratteristiche
previste  da  presente disciplinare e parte del territorio dei comuni
di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.
    Essa e' composta da due territori distinti e delimitati:
      a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare,
il  limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e
precisamente  al  km  212,200  della  stessa, ove incrocia il confine
comunale  di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud
fino  al  km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale
che  passa  per  le  quote:  246,  245,  247.  Taglia  quindi  il rio
Margherita  (quota  243) e prosegue lungo il fosso denominato "Chiaro
di  luna"  fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano
(quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi
con  il  confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario
la   linea   tocca  il  rio  Petroso  al  di  sopra  della  localita'
Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino
a  quota  600  e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il
rio  S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento
della  strada  consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada
in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la
strada  incrocia  il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota
725).  Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine
comunale  di  S.  Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della
descrizione.
    In questa zona sono compresi i vigenti del maso Soglia del comune
di  Meltina,  posto  a  ridosso del confine comunale di Terlano a est
della  frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i
vigenti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;
      b) Tesimo,  Nalles,  Andriano,  Appiano  e Caldaro: partendo da
nord-ovest  della  zona da delimitare il confine si identifica con il
confine comunale di Tesimo. Piu' precisamente la delimitazione inizia
in  localita'  monte  del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud,
seguendo  il  confine  comunale.  Prosegue,  quindi, lungo il confine
comunale  di  Appiano  che e' anche confine provinciale. Raggiunge il
confine  comunale  di  Caldaro  e  si  dirige, sempre a sud, lungo il
confine comunale e provinciale, fino alla localita' "Cerva" o "Col di
Sopra"  (quota  1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale
di  Caldaro,  fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno
(strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220).
    Segue  tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235)
quindi  la  strada  comunale  che porta al maso Vogelmaier. Di qui il
limite  prosegue  lungo  il  sentiero che porta a quota 238 e quindi,
sempre  verso  nord,  lungo la strada comunale che inizialmente passa
per  le  quote  346  e  359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria
nell'ambito  di  Caldaro. Volge quindi a est lungo la strada comunale
che  porta  in  centro  al paese di Caldaro, fino a toccare la strada
provinciale  per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al
km  6,100  (quota  348 bivio) per identificarsi poi con la strada che
porta alla localita' Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord
poi  segue  nuovamente  il  confine  comunale  di Caldaro e quindi di
Appiano  fino  a  intersecare  nella frazione di Frangarto la traccia
della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il
limite della zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove
interseca  la  provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo
quest'ultima  il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele.
Di  qui  segue  la  strada che porta a Missiano passando per le quote
447,  450.  Prima  del  centro abitato di Missiano, il limite volge a
sud-est  lungo  la  strada  che da Missiano porta a S. Paolo, fino al
bivio  con  la  strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue
quest'ultima  in  direzione  nord,  oltrepassa la frazione di Riva di
Sotto  e  prosegue  lungo  la  vecchia  strada Riva di Sotto-Andriano
passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale
di  Andriano.  Lungo  tale  confine  volge  quindi  a nord-est fino a
raggiungere  la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a
toccare  al  km  2  la  strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue
lungo  la  carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota
250),  si  identifica  quindi  il  nuovo  con  il confine comunale di
Andriano  fino  all'incrocio  con  la  vecchia strada Andriano-Nalles
(quota  250).  Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea
spezzata,  il  limite  tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a
nord,  268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest,
577,  598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo
l'acquedotto  (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota
832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in
questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le
quote  938,  983  1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per
quota  1.337  per  giungere  infine  al confine comunale di Tesimo in
localita'  monte  del  Cambio  (quota  1.772) punto di partenza della
descrizione.
    3.6.  "Alto  Adige"  sottozona  "Valle Isarco" (in lingua tedesca
"Südtirol" "Eisacktal" "Südtirol" "Eisacktaler").
    Le  uve  destinate alla produzione dei vini "Valle Isarco" devono
essere  prodotte  nella zona che comprende in parte il territorio dei
seguenti  comuni:  Barbiano,  Bressanone,  Castelrotto, Chiusa, Fie',
Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.
    Tale zona di produzione e' costituita:
      la  delimitazione  inizia  nel  comune di Renon nell'abitato di
Signato  a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di
livello  a  m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte
dell'abitato  di  Auna  di  Sotto,  passa  per  le  quote  887 e 885,
attraversa  il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in
direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del
Passo  per  toccare la quota 858 e 888 in localita' Sifiano, continua
per  quota  784  ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla
curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas
e  Pietra  Rossa  fino  a  quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la
quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva
di  livello  di  m  800  tagliando  il  rio Grande. Poi nel comune di
Barbiano  sempre  in  direzione nord, passando per le quote 840, 830,
786,  681,  costeggia  il  rio  degli Orli salendo fino a quota 770 e
attraversa  il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m
850,  passa  dopo  l'abitato  di Villandro a livello m 800 e continua
fino  a quota 825 in localita' S. Valentino. Penetra cosi' nel comune
di  Chiusa  e  prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina
salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava
di  sabbia  a  quota  800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra
quindi  nel  comune  di  Velturno  e  prosegue  per la quota 860, 840
(localita'  Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita' Gioviniano), passa
per  S.  Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di
Bressanone a quota 836 (localita' Teccelinga di Sotto), taglia il rio
dell'Orso  continua  per  le quote 778 (localita' Perara), 766, passa
sotto  la  localita'  Pinzago,  raggiunge  a  quota  827 la localita'
S. Cirillo,  prosegue  per  le  quote  733  (Pian di Sopra), 710, 744
(Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia
quindi  la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote
696,  692  e  631,  volge  quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di
Dentro),  684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca
la  quota  761  passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa
attraversando  l'abitato  con  inclusione del vigneto del maso Moser,
giungendo  a  quota  804  (Rotzetzer)  taglia  il  confine comunale e
volgendo  in  linea  retta  a  est raggiunge la strada provinciale di
Elvas  (quota  834).  Gira  nuovamente  a  sud  fino  a quota 824 per
raggiungere  all'altezza  del  maso  Colcucco di Sotto (quota 748) il
fiume  Rienza  che  segue  fino  alla  confluenza con l'Isarco. Volge
quindi  a  nord  lungo  il  fiume  Isarco, fino al ponte della strada
statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a
Novacella,  quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del
rio  Scaleres.  In  direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il
rio  Scaleres,  fino  a incontrare la ferrovia del Brennero che segue
fino  che  questa  interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue
poi  la  strada  statale  n.  12 in direzione sud fino al km 469,200,
volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota
645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota
597),  Stark  (quota  662),  tocca  le  quote 636, 650, 671 (Laghedo)
comprende  il  maso  Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670,
732  (Fontana),  685  (Gschloler). Il confine volge quindi a est (Val
Gardena)  passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo
la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla
quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in
direzione  ovest  fino  alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud
lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto)
volge  quindi  di  nuovo  a  est  e  raggiunge quota 763, piega a sud
intersecando  la  strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712,
segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge
a  est,  include  Fie' di Sotto, tocca la provinciale di Fie' (km 7),
piega  a  sud  seguendo  la curva di livello 700 e, volgendo a ovest,
passa  per  le  quote  745,  698, per arrivare a incrociare la strada
statale n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km
448  per  proseguire  in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i
masi  Sacker  (quota  506),  Frommer  (quota 664), Dornacher, piega a
ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e
segue  la  curva  di livello m 700 fino a toccare il confine comunale
sulla  strada  per  Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623
per  seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente
Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il
punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).
    Nella zona di produzione teste' descritta sono da includere anche
i vigneti:
      1)  della  frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro
la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in
direzione  est  la strada provinciale della Val di Funes fino a quota
781  (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850
fino  alla  strada  provinciale  di Tiso sale lungo detta strada fino
alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del
paese  di  Tiso  al  livello  m  850, passa per le quote 810, 797 (S.
Bartolomeo),  764  per  congiungersi al punto di partenza (quota 604)
sulla strada provinciale di Funes;
      2)   della   frazione  di  Naz  nel  comune  di  Naz-Sciaves  e
precisamente entro i seguenti confini:
        la  fascia  di  terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e
delimitata  a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di
m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;
      3)  nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune
di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da
quota  570  in  direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla
curva  di  livello  m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a
650  m,  passa  per  quota  823  e  867  in  localita'  S. Andrea per
ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m
700  prosegue  indi  fino al km 4 della strada della Plose e segue il
tracciato  fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il
fosso  che  porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi
piega  in  direzione  nord seguendo la strada attraverso l'abitato di
Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);
      4)  della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est
dell'abitato  stesso,  entro  i  seguenti confini: a sud il rio Eores
fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la
strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;
      5)  della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi
entro  la  seguente  delimitazione:  il confine partendo da quota 520
(confine  con  il  comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la
strada  provinciale  per Castelrotto fino alla curva di livello m 700
per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume
Isarco  per  congiungersi  lungo la sponda sinistra di detto fiume al
punto di partenza lungo il confine comunale.
    Tuttavia  per  il  vino  rosso  "Südtirol"  "Eisacktaler Klausner
Laitacher"  la zona di produzione delle uve e' limitata al territorio
delimitato  precedentemente  e  facente parte dei comuni di Velturno,
Chiusa, Villandro e Barbiano.
    3.7.  "Alto  Adige"  sottozona "Valle Venosta" (in lingua tedesca
"Südtirol" "Vinschgau"):
      le  uve  destinate  alla  produzione  del  vino "Valle Venosta"
devono  essere  prodotte  nella zona appresso indicata, che comprende
tutto  o  in  parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes,
Laces, Naturno, Parcines e Silandro.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune
di  Silandro  la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a
quota  900  slm.  Ivi  piega  in  direzione  est seguendo la curva di
livello  della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodi' fino al
Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.
    Da  questo  punto la linea di delimitazione prosegue in direzione
est  fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino
all'attraversamento  della  s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue
la  statale  fino  al km 184 per piegare in direzione nord sino quota
700 m.
    Ivi  piega  nuovamente  in  direzione  est  seguendo  la curva di
livello  della  quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di
Parcines  nel  greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine
comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.
    La   delimitazione   meridionale  della  zona  di  produzione  e'
costituita  dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al
km  177  nell'abitato  di  Castelbello. Indi prosegue nel sottostante
greto  del  fiume  Adige  per salire al km 174 di nuovo sulla statale
proseguendo   su   tale   fino   km  163,  punto  di  partenza  della
delimitazione.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
    Per  le  uve destinate alla produzione dei vini con denominazione
d'origine  controllata  "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", con o senza
sottozona,  sono  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo  dei  vigneti,  unicamente  i vigneti ubicati in terreni di
favorevole giacitura ed esposizione.
4.2 Densita' di impianto.
    Per  i nuovi impianti o reimpianti la densita' minima deve essere
di 3300 ceppi a ettaro.
4.3 Irrigazione, forzatura.
    E'  vietata  ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso
non e' considerata tale.
4.4 Resa a ettaro e gradazione minimale naturale.
    La  produzione  massima  di uve ammesse per i vini "Alto Adige" o
"dell'Alto  Adige" con o senza menzione di vitigno e per i vini "Alto
Adige"  con  le  sottozone  di  cui all'art. 1, per ettaro di coltura
specializzata,  non  deve essere superiore, e il titolo alcolometrico
volumico   naturale   dei   mosti   non   deve  essere  inferiore  ai
sottoelencati limiti:

=====================================================================
                      |   Prod. max Uva/ha   |Titolo alcol. min. nat
    Denominazione     |        (Ton.)        |        (vol%)
=====================================================================
Alto Adige            |                      |
---------------------------------------------------------------------
  Bianco (o Weiss)    |         100          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Moscato giallo      |         100          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Pinot bianco        |         130          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Pinot grigio        |         130          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Chardonnay          |         130          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Riesling italico    |         130          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Riesling            |         130          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Müller Thurgau      |         130          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Sylvaner            |         130          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Sauvignon           |         130          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Traminer aromatico  |         120          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Kerner              |         110          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Moscato rosa        |          60          |         12,00
---------------------------------------------------------------------
  Lagrein rosato      |         140          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Lagrein scuro       |         140          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Merlot rosso e      |                      |
rosato                |         130          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Cabernet            |         110          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Pinot nero e rosato |         120          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Malvasia            |         110          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Schiava             |         140          |         9,50
---------------------------------------------------------------------
  Schiava grigia      |         140          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Colli di Bolzano    |         130          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Meranese di Collina |         125          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Santa Maddalena     |         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano             |         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Pinot bianco|         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Chardonnay  |         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Riesling    |                      |
italico               |         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Riesling    |         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Sylvaner    |         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Müller      |                      |
Thurgau               |         125          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Sauvignon   |         125          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Terlano Pinot Grigio|         125          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco Pinot  |                      |
grigio                |         100          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco        |                      |
Silvaner              |         125          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco        |                      |
Veltliner             |         120          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco Müller |                      |
Thurgau               |         130          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco        |                      |
Traminer aromatico    |         100          |         11,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco Kerner |         100          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco        |                      |
Klausner Laitacher    |         125          |         9,50
---------------------------------------------------------------------
  Valle Isarco        |                      |
Riesling              |         100          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta       |                      |
Chardonnay            |         110          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta Kerner|         100          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta Müller|                      |
Thurgau               |         120          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta Pinot |                      |
bianco                |         110          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta Pinot |                      |
grigio                |         100          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta       |                      |
Riesling              |         100          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta       |                      |
Traminer aromatico    |          90          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta       |                      |
Sauvignon             |         100          |         10,00
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta Pinot |                      |
nero                  |         100          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
  Valle Venosta       |                      |
Schiava               |         120          |         9,50

    La  resa  massima  si intende a partire dal terzo anno in avanti.
Per il secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con
un  massimo  del  50%  delle cifre anzidette, senza la tolleranza del
20%.
    Per l'anno di impianto la resa e' zero.
    Nelle  annate  piu' favorevoli le quantita' di uve destinate alla
produzione  dei  vini  Alto  Adige  devono essere riportate ai limiti
massimi di cui sopra, sempreche' la resa unitaria non superi per piu'
del  20  per cento i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano,
con   proprio   decreto,   sentite  le  organizzazioni  di  categoria
interessate,  prima  della vendemmia puo' modificare i limiti massimi
di  resa  unitaria e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale
in conformita' alle norme di legge.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche,
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.
5.1. Zona di vinificazione.
    Le  operazioni  di  vinificazione devono avvenire all'interno del
territorio  della  provincia  di  Bolzano.  Per i vini "Alto Adige" o
"dell'Alto  Adige"  senza sottozona di cui all'art. 1 e' facolta' del
Ministero  per  le  politiche agricole, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la
vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.
5.2. Correzioni.
    L'aumento  del  titolo  alcolometrico  e  le  eventuali  pratiche
correttive tradizionali sono consentiti ai sensi delle norme vigenti.
    E'  consentita  l'aggiunta  di  mosti concentrati o concentrati e
rettificati e di mosti e di vini di colore analogo ed anche di annate
diverse  appartenenti  alla  denominazione  "Alto  Adige", nel limite
massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste
nell'art.  2.  Tuttavia  l'aggiunta di mosti e vini appartenenti alla
denominazione   "Alto  Adige"  con  specificazione  di  sottozona  e'
consentita solo con mosti o vini di colore analogo ed anche di annate
diverse appartenenti alla medesima sottozona.
    Inoltre  e'  consentito  l'aggiunta di mosti concentrati ai sensi
delle norme vigenti.
5.3 Elaborazione.
    I   vini   "Alto   Adige"   o  "dell'Alto  Adige"  ("Südtirol"  o
"Südtiroler"   in   lingua   tedesca)  con  la  menzione  di  vitigno
Chardonnay,  Pinot grigio o Grauer Burgunder o Ruländer, Pinot bianco
o WeiÞburgunder, Pinot nero o Blauburgunder, possono essere elaborati
nella  tipologia spumante, secondo le norme specifiche degli spumanti
e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
    I vini "Alto Adige" ("Südtirol") Spumante senza sottozone e senza
menzione  di  vitigno  devono  essere  elaborati esclusivamente nella
tipologia spumante a fermentazione in bottiglia con metodo classico e
affinati  per  almeno  15  mesi in bottiglia e immessi al consumo non
prima  di  20  mesi dal 1 ottobre dell'anno di raccolta della partita
piu' recente. Le operazioni di spumantizzazione del vino Alto Adige a
fermentazione  in  bottiglia  senza  indicazione  di  vitigno  devono
avvenire all'interno della provincia di Bolzano.
    I  vini "Alto Adige" "bianco" e i vini a denominazione di origine
controllata  "Alto  Adige"  o  "dell'Alto  Adige",  in lingua tedesca
"Südtirol"  o  "Südtiroler"  con o senza sottozona ottenuti dalle uve
delle  varieta'  di  vite  Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o
Riesling  o  Sauvignon o Traminer aromatico o Moscato giallo o Müller
Thurgau o Sylvaner o Kerner o Veltliner o Moscato rosa possono essere
elaborati nella tipologia "passito".
    I  vini  "Alto  Adige"  "passito"  con  la  specificazione di due
vitigni  e i vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige"
con  o senza sottozona ottenuti delle uva delle varieta' di cui sopra
con  la specificazione "passito" devono essere elaborati nel rispetto
delle  norme  vigenti  per  tale tipologia, con parziale appassimento
delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento
di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la
resa  dell'uva  in  vino  pronto  per  il  consumo  non  ecceda  i 40
ettolitri/ettaro.  E'  vietata  ogni  aggiunta di mosti concentrati o
mosti  concentrati  rettificati.  Il  vino non deve essere immesso al
consumo prima del 1 giugno dell'anno successivo la vendemmia.
    Il  vino  "Alto  Adige  Bianco"  e  i  vini  monovarietali con la
menzione  del  vitigno  possono  essere ottenuti da uve raccolte dopo
parziale   appassimento   sulla   pianta   che   assicuri  un  titolo
alcolometrico  naturale non inferiore al 13,5% e una resa dell'uva in
vino  pronto  per  il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In
tal  caso e' esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed
e' consentita la designazione del vino come "vendemmia tardiva".
5.4. Resa uva/vino.
    La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti
i vini.
    Qualora  la  resa  superi  i  limiti  suddetti,  ma  non  il 75%,
l'eccedenza  non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
Oltre  questi  ultimi  limiti decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutta la partita.
5.5. Invecchiamento.
    I  vini "Alto Adige Lagrein", Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot
nero,  Alto  Adige  Cabernet,  Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige
Cabernet-Lagrein   e   Alto  Adige  Merlot-Lagrein",  possono  essere
destinati  a "riserva" con un periodo di invecchiamento di almeno due
anni  a  far  tempo  dal 1 ottobre dell'anno della vendemmia, purche'
presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.
    I  vini  banchi  "Alto Adige" con o senza sottozone e con o senza
menzione  di  vitigno  possono  essere  destinati  a "riserva" con un
periodo  di  invecchiamento  di  almeno  due  anni  a far tempo dal 1
ottobre  dell'anno  della  vendemmia,  purche'  presentino  un titolo
alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.
    Il  vino  spumante  a  fermentazione  in  bottiglia  "Alto  Adige
(Südtirol)  spumante"  senza sottozone e senza indicazione di vitigno
ad  eccezione dello spumante "Alto Adige" rose' puo' essere destinato
"a  riserva"  se sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia
di  almeno  36  mesi  e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1
ottobre dell'anno della vendemmia della partita piu' recente.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    I  vini  a  denominazione  d'origine  controllata  "Alto Adige" o
"dell'Alto  Adige"  di  cui  all'art.  1 del presente disciplinare di
produzione,  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
6.1. "Alto Adige".
    Bianco (o Weiss):
      colore: giallo paglierino;
      odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;
      sapore: secco, pieno, aromatico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
    vendemmia tardiva con menzione di vitigno:
      colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
      odore: gradevole, delicato, caratteristico;
      sapore:  amabile  o  dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno di provenienza;
      titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol di cui
effettivo almeno 10,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
    "Bianco  Passito", "passito" con menzione del vitigno con o senza
sottozona  escluso  moscato  rosa  e "passito" con la menzione di due
vitigni:
      colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
      odore: gradevole, delicato, caratteristico;
      sapore:  amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del o
dei vitigno di provenienza;
      titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui
effettivo almeno 10,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
    Moscato giallo (Goldmuskateller):
      colore: giallo paglierino;
      odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
      sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
      titolo alcolometrico min. compl.: 11,00 di cui effettivo almeno
10,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Pinot bianco (o WeiÞburgunder) con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: gradevole, caratteristico;
      sapore:  gradevolmente  amarognolo,  giustamente acido, sapido,
caratteristico;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 11% vol, con la
sottozona Valle Venosta 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Pinot  grigio  (o  Ruländer  o  Grauer  Burgunder)  con  o  senza
sottozona:
      colore: giallo paglierino;
      odore: non molto spiccato, gradevole;
      sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con la
sottozona Valle Venosta 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Chardonnay con o senza sottozona:
      colore: giallo verdognolo;
      odore: delicato, caratteristico, fruttato;
      sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Riesling italico (o Welschriesling) con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
      odore: delicato gradevole;
      sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con la
sottozona Terlano 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
    Riesling con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: delicato, gradevole, caratteristico;
      sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con la
sottozona Terlano 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Müller Thurgau con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: delicato, leggermente aromatico;
      sapore: secco, morbido, fruttato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, con la
sottozona  Valle  Venosta  e  Valle Isarco 10,50% voI; Terlano 11,50%
vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
    Sylvaner(o Silvaner) con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
      odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
      sapore: secco, delicato, fruttato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con la
sottozona Terlano 11,50% vol e Valle Isarco 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto  secco  netto minimo: 15,0 g/l, con la sottozona Valle
Isarco 16,0 g/l;
    Sauvignon con o senza sottozona:
      colore: giallo tendente al verdognolo;
      odore: gradevole fruttato;
      sapore: secco, con aroma caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con la
sottozona Terlano 12,00% vol e Valle Venosta 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Traminer aromatico (o Gewürztraminer) con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino fino a dorato;
      odore: leggermente aromatico fino a intenso;
      sapore: pieno, gradevolmente aromatico, secco o abboccato;
      titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol di cui
effettivo almeno 11,00% vol;
      acidita'  totale minima: 4,0 g/l, con la sottozona Valle Isarco
4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Kerner con o senza sottozona:
      colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
      odore: leggermente aromatico, fine;
      sapore: secco, pieno, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Moscato rosa (o Rosenmuskateller) anche passito:
      colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
      odore: delicato e gradevole;
      sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%  vol o
16,00% vol se passito di cui effettivo almeno 10,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
    Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
      colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
      odore: delicato, gradevole;
      sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Lagrein:
      colore: rubino intenso fino a granato carico;
      odore: secco, gradevole tipico della varieta';
      sapore: morbido, vellutato, pieno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
    Merlot rosato o Merlot rose' (Merlot Kretzer):
      colore: rosato con riflessi arancioni;
      odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
      sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Merlot:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
      sapore: secco, fresco, leggermente erbaceo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
    Cabernet sauvignon o Cabernet franco o Cabernet:
      colore: rubino intenso fino a granato carico;
      odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
      sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
    Cabernet - Lagrein:
      colore: rubino intenso fino a granato carico;
      odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
      sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
    Cabernet - Merlot:
      colore: rubino intenso fino a granato;
      odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
      sapore: secco, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
    Merlot - Lagrein:
      colore: rubino intenso fino a granato;
      odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;
      sapore: secco, morbido, pieno, lievemente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
    Pinot nero (Blauburgunder) con o senza sottozona:
      colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
      odore: etereo, gradevole, caratteristico;
      sapore:  secco  morbido  o  pieno  con  retrogusto  amarognolo,
armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol, con la
sottozona Valle Venosta 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
    Pinot  nero  rosato  o  Pinot nero rose' (Blauburgunder Kretzer o
Blauburgunder rose):
      colore: rosato;
      odore: fruttato, armonico, gradevole;
      sapore: secco, armonico, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Malvasia (Malvasier):
      colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
      odore: gradevole, profumato;
      sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
    Schiava (Vernatsch) con o senza sottozona:
      colore: da rosso rubino chiaro a medio;
      odore: gradevole, fruttato caratteristico;
      sapore: morbido, leggermente di mandorla, gradevole;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
    Schiava grigia (Grauvernatsch):
      colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
      odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
      sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
    Spumante:
      colore:  giallo  paglierino  piu'  o meno intenso con eventuali
riflessi verdolini o dorati;
      odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;
      sapore:  sapido,  fresco,  fine  e  armonico, secco se del tipo
"extra brut" o lievemente amabile se del tipo, "brut";
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
    Spumante rose':
      colore: rosato piu' o meno intenso;
      odore:   bouquet  proprio  della  fermentazione  in  bottiglia,
gentile, fine, ampio e composito;
      sapore: secco, sapido, fresco, fine e armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
    Spumante  con  menzione  di  vitigno  Chardonnay o Pinot grigio o
Pinot nero o Pinot bianco:
      spuma: fine, regolare, persistente;
      colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;
      odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
      sapore:  morbido,  giustamente  pieno; secco se del tipo "Extra
brut"; leggermente abboccato se del tipo "brut";
      gradazione minima alla produzione: 10,50;
      titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
6.2. "Alto Adige" "Colli di Bolzano":
    colore: rosso rubino da chiaro a medio;
    odore: profumato caratteristico;
    sapore: pieno, morbido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
6.3. "Alto Adige", "Meranese" o "Alto Adige", "Meranese di Collina":
    colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
    odore: caratteristico con leggero profumo;
    sapore: armonico, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
6.4. "Alto Adige" "Santa Maddalena":
    colore: da rosso rubino a granato intenso;
    odore:  vinoso,  caratteristico,  con  profumo  ricordante quello
della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
    sapore: pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
6.5 "Alto Adige" "Terlano": senza menzione di vitigno:
    colore: giallo paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, fruttato e delicato;
    sapore: secco, giustamente acido;
    titolo aicolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
6.6. "Alto Adige" "Valle Isarco":
    Veltliner:
      colore: giallo tendente al verdolino;
      odore:  vinoso  e leggero profumo gradevole, caratteristico del
vitigno;
      sapore:  secco,  fresco,  di  fruttato,  sapido, giustamente di
corpo, caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
    Klausner Laitacher:
      colore: rosso chiaro fino a rubino;
      odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
      sapore: leggermente acidulo, di corpo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,0 g/l;
      estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
    Tutti i vini di cui all'art. 6, tranne i vini "Alto Adige Moscato
Giallo",  "Alto Adige Moscato Rosa", "Alto Adige Traminer Aromatico",
"Alto  Adige Riesling", "Alto Adige Kerner", "Alto Adige Valle Isarco
Traminer  aromatico", "Alto Adige Valle Isarco Riesling", "Alto Adige
Valle  Isarco Kerner", "Alto Adige Valle Venosta Traminer aromatico",
"Alto  Adige  Valle  Venosta  Riesiling",  "Alto  Adige Valle Venosta
Kerner", "Alto Adige" con la tipologia "passiti" con o senza menzione
di  vitigno,  "Alto  Adige  con  la tipologia "vendemmia tardiva" con
menzione  di vitigno, devono presentare un tenore di zucchero residuo
non superiore a 4,0 g/l.
    Tutti   i   vini   di  cui  all'art.  6,  possono  presentare  il
caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.
    E'  facolta'  del Ministro per le politiche agricole modificare i
limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione
7.1 Qualificazioni.
    Alla    denominazione    d'origine   controllata   "Alto   Adige"
("Südtirol")   e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva  diversa  da  quelle  previste  dal presente disciplinare,
compresi  gli  aggettivi  extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e
similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano
significato  laudativo  e non siano suscettibili di trarre in inganno
il consumatore.
    Le   menzioni   consentite   nell'etichettatura   possono  essere
utilizzate  nelle  lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sui
bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.
7.2 Menzioni facoltative.
    I  vini  "Alto Adige Lagrein, Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot
nero,   Alto   Adige  Cabernet  (Frane  e/o  Sauvignon),  Alto  Adige
Cabernet-Merlot,    Alto   Adige   Cabernet   Lagrein,   Alto   Adige
Merlot-Lagrein, i vini banchi "Alto Adige con o senza sottozone e con
o  senza  menzione  di  vitigno,e  l'Alto Adige spumante bianco senza
indicazione  di  vitigno",  possono  portare in etichetta la menzione
"riserva" alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3 e 5.5.
    I  vini monovarietali con indicazione di vitigno Alto Adige con o
senza  sottozona, possono portare in etichetta la menzione "vendemmia
tardiva" alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5.3.
7.3 Localita'.
    E'  consentito  l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'  amministrative,
frazioni,  aree  piu'  ristrette  specificatamente  delimitate, dalle
quali   effettivamente  provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'
qualificato  e'  stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti
ministeriali 22 aprile 1992.
    Per  il  vino "Alto Adige Meranese di Collina" sono consentite le
seguenti  indicazioni  di  localita': Küchelberg, Gneid, Rosengarten,
Lebenberg,  Labers;  e  per  i  vini  ottenuti  da uve provenienti da
vigneti  siti  nel  territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo e'
consentito  indicare  in  etichetta  del  "Burgraviato"  o  in lingua
tedesca "Burggräfler".
    Per  il  vino  "Alto Adige Santa Maddalena" tra le indicazioni di
localita'  sono  consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St.
Justina),   Laitago   (Laitach),  San  Pietro  (St.  Peter),  Guncina
(Guntschna),  San  Giorgio  (St.  Georgen),  Rencio  (Rentsch) e Rena
(Sand).
    Per  i vini "Alto Adige Santa Maddalena" prodotti da uve ottenute
da  vigneti  siti nella zona d'origine piu' antica, gia' indicata dal
decreto  ministeriale  del  23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n.
290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio
di  produzione  del  vino  tipico  Santa  Maddalena  (frazioni  Santa
Maddalena,  S.  Pietro,  S. Giustina,  Leitago e parte di Rencio), e'
consentito  l'uso  della  specificazione  aggiuntiva  "classico" o in
lingua tedesca klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet".
    Per  i vini "Alto Adige Lagrein" e "Alto Adige Lagrein rosato" (o
rose),  ottenuti  con  uve  provenienti da vigneti siti nei comune di
Bolzano,  e'  consentito  indicare  in  etichetta  la  specificazione
"Lagrein  di  Gries",  in lingua tedesca "Grieser Lagrein" o "Lagrein
aus Gries".
    Per i vini "Alto Adige Valle Isarco" prodotti con uve ottenute da
vigneti  siti nei comuni di Bressanone, Naz-Sciaves e Varna, compresi
nel  territorio  delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per
la  suddetta  denominazione,  e'  consentito indicare in etichetta la
specificazione "di Bressanone", in lingua tedesca "Brixner".
    Per  i  vini  "Alto  Adige  Teriano"  prodotti da uve ottenute da
vigneti siti nella zona di origine piu' antica, costituita dai comuni
di   Terlano,   Andriano   e   Nalles,   e'  consentito  l'uso  della
specificazione aggiuntiva "classico", in lingua tedesca "klassisch" o
"klassisches Ursprungsgebiet".
7.4 Caratteri e posizione in etichetta.
    La  menzione  tradizionale  "denominazione d'origine controllata"
deve  essere  riportata  in  etichetta immediatamente al di sotto del
nome  di  origine  "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" accompagnato o no
dal  nome  di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine
"Alto Adige" e della sottozona di cui all'art. 1.
    Il  nome  del vitigno, se del caso, puo' precedere o accompagnare
nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini "Alto Adige" o
"dell'Alto Adige".
7.5 Annata.
    In  recipienti  da  lt  0,375,  lt  0,75  e  rispettivi  multipli
l'indicazione  dell'annata  di  produzione  deve  sempre  figurare in
etichetta,   ad   eccezione  dell'Alto  Adige  spumante.  E'  inoltre
obbligatoria   l'indicazione   dell'annata   nei   casi   in  cui  la
denominazione  d'origine  controllata  "Alto  Adige" ("Südtirol") sia
accompagnata  dalla  menzione  "passito"  o dalla menzione "vendemmia
tardiva"  o  dalla  menzione  "riserva"  o  dalla menzione "classico"
(klassisches   Ursprungsgebiet).   Negli   altri  casi  l'indicazione
dell'annata e' facoltativa.
7.6 Vigna.
    Il  riferimento a una microzona di produzione (vigna) puo' essere
utilizzato nell'etichettatura purche' coi termini "vigna" o Gewächs o
Wachstum  seguiti  dal  corrispondente toponimo e in conformita' alle
norme vigenti.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
8.1 Volumi nominali, tappatura e recipienti.
    I  vini "Alto Adige Schiava grigia (Südtirol Grauvernatsch), Alto
Adige  bianco  (Südtirol  Weiss), Alto Adige Santa Maddalena classico
(Südtirol   St.   Magdalener   klassisch)"  e  i  vini  "Alto  Adige"
accompagnati   dalla  menzione  "passito"  o  "vendemmia  tardiva"  o
"riserva"  devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacita'
nominale  uguale  o  inferiore a l 0,750 e rispettivi multipli chiuse
con tappo a raso bocca con o senza capsula.