(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   Al Presidente della Repubblica
    L'amministrazione  comunale  di  Lamezia Terme (Catanzaro), i cui
organi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13
maggio  2001,  presenta  forme  di  condizionamento  da  parte  della
criminalita'    organizzata    che   ne   compromettono   la   libera
determinazione  e l'imparzialita' e ne pregiudicano il buon andamento
ed il funzionamento dei servizi.
    Nel  predetto  ente,  collocato in un contesto ambientale ad alta
incidenza   criminale,   si   sono   verificati  ripetuti,  gravi  ed
inquietanti eventi delittuosi ad opera delle cosche mafiose locali.
    Il  livello  di  gravita'  della  condizione locale e' dato dalla
presenza  sul  territorio di tre agguerrite cosche mafiose, frutto di
scissioni  e  di  nuove  alleanze, dedite all'attivita' estorsiva, al
traffico  di  sostanze  stupefacenti  e di armi ed alla infiltrazione
nell'imprenditoria  locale  e  negli  appalti  pubblici. La guerra di
mafia apertasi tra le suddette cosche ha fatto registrare in un breve
periodo  (settembre 2000 - - luglio 2002) ben sedici distinti episodi
di   agguato   di   stampo  mafioso,  caratterizzati  da  particolare
efferatezza  e spregiudicatezza di esecuzione, con quindici omicidi e
sette ferimenti gravi.
    Il   contesto   cosi'   degradato,   unitamente  all'emergere  di
specifiche  situazioni  abbisognevoli di approfondimento, ha motivato
l'esigenza  di  una  preventiva  analisi dei rischi di esposizioni ad
interferenze  criminali,  anche  in  relazione  alla realizzazione di
grandi opere infrastrutturali gia' programmate.
    Invero,  il  prefetto di Catanzaro, considerati gli elementi gia'
emersi dalle indagini, ha disposto l'accesso presso il suddetto ente,
ai  sensi  dell'art.  1,  quarto comma, del decreto-legge 6 settembre
1982,  n.  629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Gli accertamenti svolti sia dalla commissione d'accesso sia dalle
competenti  autorita'  investigative,  avvalorano  la  sussistenza di
fattori d'inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale, a
causa   dell'influenza   della  criminalita'  organizzata  fortemente
radicata nel territorio che, da tempo, attraverso persone di fiducia,
mira  ad  inserirsi  nella  gestione  del  comune,  gia'  sciolto per
infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del
30 settembre 1991.
    Il   quadro   ambientale   emerso   dagli   accertamenti  risulta
caratterizzato dagli stretti rapporti di parentela di due consiglieri
comunali  in carica con altrettanti elementi del disciolto consiglio,
a  suo  tempo  indicati  nel  provvedimento di rigore come gravitanti
negli  ambienti mafiosi e rinviati a giudizio nel 1995 per il delitto
di  cui  all'art.  416-bis  del c.p.; altro consigliere, gia' facente
parte del disciolto consiglio ed indicato nel provvedimento di rigore
quale beneficiario di voto di scambio in occasione delle elezioni del
1991, e' entrato in consiglio nel luglio 2002.
    Rapporti  di  parentela e affinita' con personaggi appartenenti o
vicini  alla  criminalita'  organizzata  sono  riconducibili ad altri
quattro consiglieri, eletti nelle recenti consultazioni.
    Concorre     a     delineare     la     particolare    situazione
dell'amministrazione il prossimo ingresso in consiglio comunale di un
soggetto  attualmente  sottoposto a custodia cautelare in carcere per
il  reato di usura. Il medesimo, gia' agli arresti domiciliari, si e'
vista  respinta il 28 settembre 2002 l'istanza di riesame dalla Corte
di   cassazione   la   quale  ha  specificatamente  motivato  con  la
incontrovertibile sua pericolosita' sociale.
    Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'accesso e
dagli  elementi  emersi  dagli  ulteriori  approfondimenti  svolti su
taluni  aspetti  della stessa relazione, cui si rinvia integralmente,
anomale  cointeressenze  nella  gestione  amministrativa dell'ente si
rilevano  dalla situazione di alcune societa' partecipate dal comune.
E stato,  infatti, messo in evidenza come, durante l'attuale gestione
amministrativa,  presso  tre di queste, fra cui anche una societa' di
cui il comune detiene la maggioranza del capitale sociale, sono stati
assunti  soggetti  con  pregiudizi  penali.  In  particolare  in  una
societa', costituita per la gestione dello scalo aeroportuale, di cui
il  comune  detiene il 20% del capitale, risulta assunto per chiamata
diretta  il  congiunto  di  un  personaggio  di  vertice di una cosca
locale.  Seppure  l'assunzione  sia  stata  effettuata  per una forma
agevolativa contemplata dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
risulta  singolare  che la scelta sia ricaduta su persona vicina alla
criminalita'.
    Ulteriori  segnali  delle  possibili cointeressenze si rinvengono
nella  designazione  da parte della giunta, in qualita' di componenti
del  consiglio  di  amministrazione  di  un  consorzio, di personaggi
collegati al disciolto consiglio comunale, in quanto membri o parenti
di membri dello stesso.
    Accertamenti   in   corso,   da   parte   dei  competenti  organi
investigativi,   fanno   risalire   il   favoritismo   nelle   scelte
dell'amministrazione   anche   all'assunzione  a  tempo  determinato,
tuttora  in atto, del parente di un noto esponente della criminalita'
organizzata.  In  tale vicenda emerge il fattivo interessamento di un
consigliere comunale in carica anche nella precedente consiliatura.
    Assumono  percettibile  rilievo,  nel  quadro  delle interferenze
subite  dall'amministrazione  locale,  taluni  episodi riguardanti un
imprenditore  locale. E' emerso, infatti, come questi sia riuscito ad
ottenere  dall'ente  una  concessione  edilizia  in  sanatoria per la
ripresa  dell'attivita' estrattiva di una cava, precedentemente posta
sotto  sequestro  preventivo  dall'Autorita' giudiziaria, per abusivo
esercizio    dell'attivita'   condotta   con   notevole   pregiudizio
ambientale,  tale  da  provocare  rilevante  dissesto  idrogeologico.
Appaiono significativi, al riguardo, da una parte, la circostanza che
lo  stesso  sia  risultato  destinatario  del  diniego  di nulla osta
all'acquisto di esplosivi, nonche' di una proposta per l'applicazione
della  misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dall'altra,
il mancato esercizio da parte dell'ente di ogni tempestivo controllo,
secondo  le  prescrizioni,  sull'attivita'  estrattiva  e di recupero
ambientale.
    Peraltro,  lo stesso imprenditore e' risultato destinatario di un
diniego  al  rilascio  della  certificazione  antimafia.  Inoltre,  a
seguito  delle  indagini  relative  ad  un  omicidio perpetrato in un
agguato   di   chiaro   stampo  mafioso,  e'  emerso  che  lo  stesso
imprenditore  era,  insieme all'ucciso, socio occulto di una societa'
titolare  di  licenza  di  pubblico  esercizio,  a  seguito dei fatti
revocata. Pure questo episodio concorre a delineare il coinvolgimento
del  soggetto  negli  ambienti  malavitosi  locali,  rendendo percio'
significativi  i  rapporti  anche  intensi  con alcuni amministratori
locali.   Ulteriore  elemento  emblematico  della  permeabilita'  del
sistema  trova  conferma nella circostanza che altri lavori appaltati
sono  stati  eseguiti  anche  con  l'impiego  di  manodopera  e mezzi
riferibili alle ditte del sopracitato imprenditore.
    Il  settore  in  cui  emerge  segnatamente  l'uso  distorto della
pubblica   amministrazione  e'  quello  degli  appalti,  notoriamente
appetito  dalla  criminalita'  organizzata. Dagli accertamenti svolti
viene  messa in evidenza la posizione di un ex amministratore, che ha
dismesso  la carica elettiva per assumere quella di presidente di una
societa'  consortile  mista,  in  sostituzione  del  sindaco divenuto
incompatibile   con   la   predetta   carica.   Appare   al  riguardo
significativamente  grave, in ragione degli intensi rapporti d'affari
intrattenuti  con  imprenditori  coinvolti  in  indagini  di  polizia
giudiziaria, che lo stesso ricopra tale carica rappresentativa in una
societa'  la  cui  prevalente partecipazione al capitale e' di natura
pubblica.
    Elementi  di  contiguita'  con  la  criminalita' locale emergono,
altresi',  dagli stretti rapporti e collegamenti tra le varie imprese
che  partecipano sistematicamente alle gare indette dal comune con il
sistema   della  licitazione  privata:  attraverso  fittizie  fusioni
aziendali  o  accordi  precostituiti  tra ditte, che trovano conferma
anche  nello scambio di manodopera fra i concorrenti alle varie gare,
si   ingenera   la   concreta   possibilita'   d'influire  sull'esito
dell'appalto  e  quindi  sulla  scelta  del  relativo aggiudicatario,
alterando cosi' il principio di libera concorrenza. Rivelatrice delle
rilevate  anomalie  gestionali  e'  l'esecuzione  di alcuni lavori di
restauro  e valorizzazione culturale-turistica concessi in appalto ad
una  ditta  nella  quale risultano inseriti appartenenti ad una cosca
mafiosa.
    Viene indicato come ulteriore segnale della compiacente attivita'
dell'amministrazione     comunale    l'erogazione    di    contributi
straordinari,  spesso  reiterati, in favore di soggetti con legami di
parentela,  affinita'  e  frequentazione con personaggi riconducibili
all'alveo della criminalita'.
    La  vicenda  concernente l'assegnazione degli immobili confiscati
ad  una  famiglia  mafiosa  e'  sintomatica  del  condizionamento dei
sodalizi  criminosi sulla vita di quell'ente e delle pressioni cui lo
stesso  e'  sottoposto.  Da  accertamenti  in  corso  risulta che gli
assegnatari degli alloggi confiscati sono stati indotti, a seguito di
forme  intimidatrici  esercitate  nei loro confronti, a rinunciare al
predetto  beneficio.  Nella  circostanza  assume un ruolo inquietante
l'interessamento   di  un  amministratore  proprio  in  favore  della
famiglia mafiosa titolare dei beni confiscati.
    Nel   descritto   contesto,  in  cui  e'  forte  l'incidenza  sul
territorio    della    criminalita'    organizzata,   l'esigenza   di
funzionalita'   degli   organi   elettivi   e  della  rispondenza  ai
fondamentali  canoni  di  legalita' dell'apparato dell'ente locale si
pone ancora piu' forte e pressante, al precipuo scopo di evitare ogni
possibile   permeabilita'   dell'ente  all'influenza  della  malavita
organizzata,  che  trova  nella  situazione  amministrativo-contabile
dell'ente,  caratterizzata  da  diffuso  disordine nella tenuta degli
atti, nella ripartizione dei compiti e nella inadeguata utilizzazione
del personale, l'humus favorevole ad ogni forma di interferenza.
    Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che
si  e'  determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero
convincimento  per  effetto  delle interferenze di fattori esterni al
quadro   degli  interessi  locali,  riconducibili  alla  criminalita'
organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.
    Il  delineato  clima  di  grave  condizionamento e degrado in cui
versa  il comune di Lamezia Terme, la cui capacita' di determinazione
risulta  compromessa, l'inosservanza del principio di legalita' nella
gestione  dell'ente  e  l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno
compromesso  le  legittime  aspettative  della  popolazione ad essere
garantita  nella  fruizione  dei  diritti  fondamentali,  minando  la
fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.
    La  descritta  condizione esige un intervento risolutore da parte
dello  Stato,  mirato  a  rimuovere  i legami tra esponenti dell'ente
locale  e  la  criminalita'  organizzata,  tali  da  arrecare grave e
perdurante  pregiudizio  per  lo  stato  generale dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
    Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente,
mediante provvedimenti incisivi.
    Il  prefetto  di Catanzaro, con relazione del 4 settembre 2002, e
successiva  integrazione  del  14  ottobre  2002,  che  si  intendono
integralmente   richiamate,   ha   dato   avvio   alla  procedura  di
scioglimento  del  consiglio  comunale  ai  sensi  dell'art.  143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in
relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
    Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni
indicate  nell'art.  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  per  lo  scioglimento  del  consiglio comunale di Lamezia Terme
(Catanzaro),  si formula rituale proposta per l'adozione della misura
di rigore.
      Roma, 30 ottobre 2002
                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu