Art. 2.
  1. I  soggetti  che  intendono  porre  in commercio, gia' a partire
dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata e
garantita  "Valtellina  Superiore", proveniente da vigneti non ancora
iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare,  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed
alla  denuncia  delle  uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati
presso  i  competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei
medesimi  all'apposito  albo  dei vigneti entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.