Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.