Art. 3.
  1. I  vigneti  denunciati  ai  sensi del precedente art. 2, possono
essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,  solo  per  l'annata  2002,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione Lombardia, le
denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la
regione   stessa   non   abbia   potuto  effettuare,  per  dichiarata
impossibilita'  tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla
normativa vigente.