Art. 4.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Valtellina  Superiore",  e'  tenuto,  a  norma  di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 novembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate