Art. 4. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2002 Il direttore generale reggente: Abate